Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-04-2011, n. 14243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 11.6. 2010, applicava, ex art. 444 c.p.p., a M.F., la pena complessiva di anni due, mesi sei di reclusione e Euro 500 di multa, con riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, (per aver detenuto illecitamente, a fini di spaccio sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish) e ricettazione di numerosi capi di abbigliamento contraffatti.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge con riferimento alla erronea diminuzione di un terzo della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha quantificato la pena base in anni due di reclusione e Euro 400 di multa, aumentata, per la continuazione, ad anni tre, mesi sei di reclusione e Euro 600 di multa, applicando la pena finale, con la diminuente per il rito, di anni due, mesi sei di reclusione e Euro 500 di multa.

Ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1, e a differenza del giudizio abbreviato, la pena non deve essere diminuita di un terzo, ma "fino a un terzo" e in tale limite risulta essere stata applicata dal Giudice la diminuzione di pena, dovendosi, quindi escludere alcuna violazione di legge o per errore di calcolo.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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