T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3017 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 30 giugno 1990, depositato nei termini, la Sig.ra M.C. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comitato di Gestione della U.S.L. RM/7 adottato nella seduta del 19 aprile 1990, comunicato con nota del 30 aprile 1990, pervenuto a mezzo posta il successivo 16 maggio, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso interno riservato per titoli ed esami per n. 11 posti di psicologo coadiutore presso il Servizio Dipartimento di Salute Mentale indetto con deliberazione 2589 del 20 novembre 1989 ai sensi della legge regionale 16 marzo 1987 n. 25.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione dei principi generali in materia di pubblico impiego. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si sostiene la sussistenza di un regolare rapporto di pubblico impiego dal 1 ottobre del 1980 e non solo dal 3 aprile 1986, con la conseguenza che esiste di fatto l’anzianità richiesta dal bando di concorso (cinque anni nella posizione funzionale di psicologo collaboratore).

2) Violazione della norma di cui al D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979 art. 73 e 24 e seg., al D.M. 30 gennaio 1982 art. 21 e 65, e della legge n. 207 del 20 maggio 1985.

Si sostiene che la ricorrente ha ricoperto la suddetta posizione funzionale dal 1980 presso la medesima U.S.L., per cui la domanda della stessa doveva essere accolta.

3) Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.

L’esclusione della ricorrente dal concorso appare in contrasto con gli attestati di servizio rilasciata alla stessa.

Alla Camera di Consiglio del 12 settembre 1990 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.

Va osservato come l’esclusione della ricorrente dal concorso di cui è causa si basa sulla circostanza che la Dott.ssa C. non risultava in possesso del prescritto requisito della anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di psicologo collaboratore, atteso che il servizio prestato dal 1 ottobre 1980 quale animatore psichiatrico a rapporto convenzionale non poteva essere computato ai fini dell’anzianità di servizio in quanto non "trattasi di rapporto di pubblico impiego".

Premesso che in sede di discussione orale la difesa della ricorrente ha fatto presente il venir meno dell’interesse della stessa alla coltivazione del gravame per quanto concerne l’esclusione dal concorso, residuando l’interesse della ricorrente ad una pronuncia circa la qualificazione del rapporto di pubblico impiego con decorrenza dal 1 ottobre 1980, e ciò ai fini della ricostruzione della carriera, la tesi di parte ricorrente non appare condivisibile.

Va, infatti, precisato che, come risulta dagli atti di causa, la dott.ssa C. era titolare di una convenzione triennale con decorrenza 1 ottobre 1980, la quale escludeva espressamente la configurazione del rapporto di pubblico impiego; successivamente la stessa venne inquadrata nei ruoli nominativi regionali nella posizione funzionale di psicologo collaboratore a decorrere dal 30 aprile 1986 ai fini giuridici e a decorrere dal 1 luglio 1986 ai fini economici, "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità". Sulla base di tali circostanze di fatto deve escludersi che la ricorrente, quale animatrice psichiatrica titolare di un rapporto convenzionale, possa vantare la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, prima del suo inquadramento straordinario in ruolo ai sensi dell’art. 3 della legge di sanatoria n. 207 del 1985, attesa la mancanza, nello svolgimento dell’attività convenzionale, della subordinazione gerarchica costante e continuativa, della volontà dell’Amministrazione di incardinare il soggetto nella propria struttura organizzativa e dell’esclusività delle prestazioni, che costituiscono gli elementi essenziali per qualificare il rapporto di lavoro quale rapporto di pubblico impiego.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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