Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-04-2011, n. 14235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23/2/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 7.7.2009, che dichiarava, tra gli altri, H.A., colpevole di rapina aggravata all’interno del bar (OMISSIS), (con un bottino di Euro 500, alcune stecche di sigarette e diverse schede telefoniche), lesioni personali, porto in luogo pubblico di una pistola Beretta, ricettazione di un’autovettura Bmw e di targhe di provenienza delittuosa e lo condannava, con la continuazione, ad anni otto di reclusione e Euro 2500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità del prevenuto, stante le inesattezze del teste B. sull’altezza del rapinatore, avendo ingiustificatamente privilegiato la dichiarazione della signora T.;

b) erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità del teste T., in contrasto con quella di altri tre testi, attendibili e indifferenti;

c) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste K., con riferimento alla indicazione dei numeri di telefono e alle generalità del prevenuto;

d) omessa valutazione della circostanza emersa secondo cui le persone indagate cambiavano spesso utenza telefonica.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sub a), b) e d) sono inammissibile perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

La Corte di Appello di Brescia, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, fonda l’affermazione di responsabilità del prevenuto sul raffronto della dichiarazione della parte offesa (che indica il numero delle persone che hanno commesso il reato (tre), la loro nazionalità straniera, l’uso di una pistola e di alcuni laccetti in plastica da elettricista funzionali ad immobilizzare la parte offesa, il travisamento effettuato mediante cappucci artigianali, l’utilizzo di un’automobile oscura con cerchi in lega, la circostanza che un rapinatore fosse stato colpito da un pugno al volto dalla parte offesa) e i successivi riscontri di P.G..

La Corte territoriale, ai fini dell’affermazione di responsabilità del prevenuto, ha ritenuto attendibile la dichiarazione testimoniale del teste T., che ha reso in dibattimento dichiarazioni precise e circostanziate, nella forma della testimonianza protetta, avendo affermato che tutti gli imputati facevano capo all’abitazione che la vittima condivideva, suo malgrado, con il suo sfruttatore K.A., che la notte del 30 aprile aveva ricevuto una telefonata dall’ imputato con la richiesta di andarlo a prendere in autostrada perchè, come riferito allo stesso, fuggiva dalla Polizia, avendo effettuato una rapina, riferendo anche di vantarsi che, al suo posto, quale indiziato di correità nella rapina al bar, era stato arrestato un altro albanese, tale A., circostanza effettivamente riscontrata.

Inoltre la teste ha condotto gli investigatori nel luogo dove il prevenuto era rimasto accovacciato tra l’erba, evidenziando la Corte di merito la coincidenza di tale luogo con quello, distante poche centinaia di metri, in cui si è consumata la fuga e la cattura degli altri due coimputati.

La teste, inoltre, ha affermato che tutti gli imputati erano frequentemente insieme e che ruotavano intorno all’abitazione di K.A. un giro di affari illeciti di cui parlavano anche alla presenza della donna.

La Corte, ritiene, con motivazione coerente, attendibile la teste T., avendo già ottenuto il programma di protezione, avendo denunciato i suoi sfruttatori, tra i quali non risultano compresi gli attuali imputati, senza poter ottenere alcun ulteriore vantaggio, compiacendo gli inquirenti.

La Corte territoriale, inoltre, motiva adeguatamente su ulteriori rilievi dell’appellante sulla credibilità della teste con riferimento alla conoscenza della lingua albanese, sul colore dell’auto, sul diverso colore dell’abbigliamento del soggetto fuggitivo, con motivazione logica incensurabile in sede di legittimità.

Per le medesime ragioni non appare censurabile l’affermazione della Corte che ritiene non rilevante la differenza di altezza (di circa 5 cm) del rapinatore con la pistola, indicato nell’attuale prevenuto, dal teste B. (che ha parlato di soggetto alto circa m.1,85), rispetto a quella indicata dalla parte offesa Z. (m.1,80), trattandosi di una percezione soggettiva in un breve e concitato momento.

L’omessa motivazione sulla circostanza emersa nel verbale del 5 giugno 2009, di cambiare spesso utenza telefonica, mentre a distanza di più di tre settimane dal fatto, è stato ritenuto riferibile all’ H. il precedente numero di telefono, non è circostanza idonea a inficiare i numerosi e convergenti elementi di responsabilità del prevenuto.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

2) Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte, con motivazione condivisa dal Collegio, ha già ritenuto che la disciplina dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona sottoposta alle indagini, in assenza delle necessarie garanzie, non trova applicazione con riguardo all’acquisizione di documenti provenienti dalla stessa e contenenti elementi di prova in suo danno (Sez. 2, Sentenza n. 38964 del 09/07/2009 Ud. (dep. 07/10/2009) Rv. 245104). Nel caso di specie, peraltro, al momento in cui l’imputato, senza alcuna costrizione, ha scritto su un foglio di carta il proprio numero di telefono, non era ancora indagato.

Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato, non sulla base delle effettuate trascrizione del numero di telefono, ma in forza dei risultati delle indagini di P.G., espletate a seguito delle informazioni assunte dallo stesso H..

La polizia giudiziaria ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicchè restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell’attività investigativa così compiuta.

Ne consegue che devono considerarsi pienamente legittimi ed utilizzabili, non rientrando nei predetti divieti, gli atti che contengano i risultati dell’attività della polizia giudiziaria e gli elementi raccolti dalla stessa P.G..

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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