T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3015 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, per inidoneità attitudinale, dal concorso per l’ammissione al 16° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

RITENUTO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 1917 del 17 dicembre 2010 emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la lamentata carenza istruttoria, la stessa non si rinviene, atteso che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 614/11431S datata 15 aprile 2010, così come risulta dalla documentazione versata in atti;

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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