T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3009 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno impugnato, in uno con gli atti del procedimento di gara, l’aggiudicazione in favore della controinteressata società A. della fornitura di n. 5 impianti per la prova, rigenerazione e ricarica della polvere estinguente su automezzi aeroportuali del C.N.V.V.F. nella parte in cui viene disposta l’esclusione del RTI tra S. e C.; gara indetta dal Ministero dell’Interno mediante procedura ristretta accelerata (licitazione privata) con prezzo a base d’asta di Euro 300.000,00 il cui bando è stato spedito in data 22/6/2010 per la pubblicazione sulla G.U.C.E. ed in data 23/6/2010 per la pubblicazione sulla G.U.R.I..

Esse chiedono, altresì:

a)la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Ministero e la A.;

b)la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento per equivalente del danno patito dal RTI S. – C..

Come seguono i vizi dedotti in gravame:

1)violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e del dovere di "clari loqui" nonché eccesso di potere sotto vari profili;

2)violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del punto III.2.1 del bando di gara nonché eccesso di potere;

3)violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 nonché del principio di unicità della commissione giudicatrice, di imparzialità e di buon andamento;

4)violazione e falsa applicazione dell’art. 86 e ss. Del D.Lvo n. 163/2006 nonché eccesso di potere;

5)violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza e integrità delle offerte, di imparzialità e buon andamento e dell’art. 97 Cost. nonché eccesso di potere.

Le interessate propongono, contestualmente, ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi per conoscere la documentazione di gara denegata dall’amministrazione.

Si è costituita la controinteressata società A. che, con memoria depositata il 28 gennaio 2011, ha controdedotto ai rilievi di parte ricorrente eccependo, altresì, la tardività del terzo motivo di gravame.

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2011, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato a verbale che la domanda di accesso formulata in ricorso deve intendersi come istanza istruttoria di acquisizione documenti.

Il ricorso è fondato avuto riguardo al terzo dei dedotti motivi di gravame (violazione dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 e del di unicità della commissione giudicatrice, di imparzialità e di buon andamento).

Per vero, la controinteressata A., con memoria del 28 gennaio 2011, ha eccepito la tardività del suddetto motivo sul presupposto che "la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si è tenuta il 30 settembre 2010 e, come risulta da verbale, le ricorrenti erano presenti".

L’eccezione è infondata.

L’interesse al ricorso si è incardinato, in parte qua, nel momento conclusivo del procedimento di gara con la determina di approvazione definitiva dell’aggiudicazione comunicata alle ricorrenti.

L’onere della tempestiva impugnazione è ipotizzabile solo in presenza di una determinazione espulsiva dalla gara, in quanto immediatamente lesiva, oppure in presenza di una clausola di bando escludente dalla competizione ovvero immediatamente lesiva di una posizione soggettiva garantita da norma di rango superiore.

Diversamente nel caso di specie, in cui le (asserite) violazioni endoprocedimentali non hanno causato l’arresto procedimentale nei confronti delle ricorrenti che hanno potuto, e dovuto, far valere i vizi della procedura mediante impugnativa dell’atto conclusivo, finale, di natura provvedimentale, nel quale quei vizi sono refluiti.

Le ricorrenti hanno censurato l’operato della commissione di valutazione della componente tecnica delle offerte perché nominata con decreto n. 13 del 28 settembre 2010, ovvero prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato dalla lettera di invito al 29 settembre.

Le ricorrenti contestano, dunque, il fatto che la loro offerta tecnica sia stata valutata – e poi esclusa – ad opera di una commissione illegittimamente nominata.

Evidente l’interesse strumentale delle ricorrenti a conseguire -. in caso di accoglimento della censura – la rinnovazione, in parte qua, delle operazioni di gara con riguardo esattamente alla propria posizione procedimentale.

Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.

Recita l’art. 84, c. 10, D.Lvo n. 163/2006: "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte".

L’art. 84 citato stabilisce, dunque, che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La ratio della norma è nel rischio che la conoscenza anticipata dei componenti della commissione produrrebbe pericoli intuitivi di alterazione dell’andamento della gara, potendo una data impresa decidere di partecipare in considerazione della presenza o meno di determinate persone nell’organo collegiale; in buona sostanza, la presentazione delle offerte potrebbe risultare influenzata dalle convenienze, vere o presunte, ipotizzate dalle singole imprese in ragione della nomina di questo o quel soggetto.

Nel caso di specie, risulta per tabulas (cfr doc. 1 e 2 depositati dal Ministero dell’Interno) la nomina delle commissioni giudicatrici in epoca anteriore (14 settembre e 28 settembre 2010) rispetto alla scadenza del termine fissato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (29 settembre 2010).

L’invalidità del decreto di nomina della commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ridonda negativamente sul provvedimento di esclusione dell’offerta tecnica presentata dalle ricorrenti risultandone viziata ogni valutazione fatta al riguardo da un organo illegittimamente nominato.

Le ricorrenti hanno, altresì, censurato l’illegittima costituzione di due commissioni giudicatrici (con due separati decreti).

Orbene, sempre dall’art. 84 del menzionato decreto si ricava, altresì, il principio di unicità della commissione giudicatrice. Nelle gare pubbliche, infatti, mentre la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti può essere affidata agli ordinari organi della stazione appaltante, l’attività valutativa delle offerte costituisce un compito riservato esclusivamente alla commissione di gara.

Nel caso di specie, risulta per tabulas (cfr sempre doc. 1 e 2 depositati dal Ministero dell’Interno) la nomina, da parte dell’intimata amministrazione, di ben due commissioni che hanno operato in parallelo e per la stessa finalità dividendosi le competenze – una, per la valutazione economica; l’altra, per la valutazione tecnica delle offerte – che invece non possono non fare capo unitariamente, per fatto di legge e per esigenze di coerenza interna, alla medesima commissione:.

E’ illegittimo, pertanto, l’operato dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto principio dell’unicità della commissione giudicatrice, il quale permette l’affidamento ad eventuali sottocommissioni di attività meramente preparatorie o istruttorie, ma non di quello relativo all’attribuzione dei punteggi (cfr Tar Liguria, sez. II, 17/1/2002, n. 30).

Il ricorso, per le trancianti ragioni che precedono, è fondato.

L’accoglimento degli scrutinati motivi di ricorso comporta la non ulteriore necessità di acquisizione documentale per appurare la fondatezza della verifica della censura relativa alla mancata produzione del documento di identità in allegato all’offerta che, se fondata, sarebbe causa di illegittimità dell’ammissione alla gara della aggiudicataria.

Per l’effetto, vanno annullati, in uno con i decreti di nomina delle commissioni giudicatrici, tutti i successivi verbali ed atti amministrativi ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva.

L’accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra – tenuto conto del consequenziale obbligo di rinnovare, in parte qua, le operazioni di gara e del fatto che il contratto d’appalto non è stato stipulato – reintegra le ricorrenti nella posizione sostanziale lesa soddisfacendo in forma specifica l’interesse tutelato in giudizio.

In conclusione, il ricorso in esame è fondato, nei sensi e limiti in motivazione, e va, pertanto, accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno; possono trovare compensazione, invece, nei confronti della società "A.A.R.I.S. Spa" mentre nulla si dispone nei confronti delle altre controinteressate siccome non costituitesi..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore delle ricorrenti, in Euro 3.000,00.

Spese compensate tra le ricorrenti e società "A. A.R.I.S. Spa".

Nulla spese nei confronti delle altre controinteressate non costituitesi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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