Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14533 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.A. avverso l’ordinanza emessa in data 24.8.2010 dalla Corte di Appello di Campobasso con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell’interesse del predetto S. in relazione alla sentenza del Tribunale di Teramo del 18.11.2002 (irrev. il 21.2.2004) che lo ha condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 in concorso con G.I. e K.J..

Deduce la violazione degli artt. 631 e 634 c.p.p. nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello, dopo aver rilevato l’insussistenza delle condizioni per la revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. a), pure rappresentata, con riguardo all’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna a carico dell’istante con quelli posti a fondamento dell’altra sentenza di condanna a carico dei complici G.I. e K.J. (attesa l’indicazione di costoro nell’imputazione elevata a carico dello S. quali concorrenti nel medesimo reato) e così anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (non essendo tale discrasia emendabile in sede di revisione), ha ritenuto manifestamente irrilevante, ai fini della revisione, l’esame di G.J. (già G.I.), cioè del coimputato, atteso il lungo intervallo temporale dai fatti (12 anni) ed il netto contrasto delle dichiarazioni autenticate da Notaio, dalle quali si evincerebbe l’estraneità dello S.A. al traffico illecito, con quelle rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia al GIP di Teramo, allorchè il G. aveva attribuito l’appartenenza della droga sequestrata proprio allo S..

Del pari la Corte ha ritenuto irrilevanti le richieste di ascolto del coimputato K. e di tale V.F. considerate inidonee a svalutare le risultanze processuali evidenziate nella sentenza di condanna a carico dello S..

A tali ultime argomentazioni è limitato il ricorso dello S., ma è chiaro come la Corte territoriale abbia fatto uso corretto dei principi che regolano la materia de qua.

Infatti, nel giudizio di revisione, conseguente all’accoglimento di una richiesta fondata su prove nuove, il giudice deve verificare di queste ultime l’attitudine dimostrativa, congiuntamente alle prove del precedente giudizio (e quindi ad una comparazione tra le stesse), rispetto al risultato finale del proscioglimento (Cass. pen. Sez. 1^, n. 29486 del 17.6.2008, Rv. 242331).

Nè, di certo, per "nuove prove" possono intendersi le mere reinterpretazioni, peraltro estremamente tardive, dei detti di coimputati.

Occorre, cioè, come correttamente premesso dal Giudice a quo, che l’elemento sopravvenuto comporti la svalutazione di quelli preesistenti, rendendo necessario il riesame e non già ponendosi quale mera occasione di esso.

E la Corte di appello, nel caso in esame, ha rilevato "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, la sussistenza dell’infondatezza delle nuove prove addotte e ciò in perfetta aderenza con l’orientamento di questa Corte (Sez. 6^, n. 2437 del 3 12 2009 Rv. 245770).

Del resto, dalla sola lettura della sentenza di cui si chiede la revisione si evince la Piena partecipazione dello S. alla detenzione dello stupefacente ed il suo eloquente comportamento partecipativo (conducente della Lancia Thema su cui giunse il G. all’appuntamento per l’acquisto dello stupefacente, soggiorno nel medesimo albergo dello S. e del G. nei giorni precedenti, fuga in occasione dell’intervento dei militari e successiva latitanza).

Nulla è stato rilevato nè poteva esserlo, in ordine alla richiesta di escussione del M.llo ROS di L’Aquila P.B., comandante dell’operazione, in quanto a mera conferma della pretesa estraneità dello S. alla vicenda e non già quale nuova prova sopravvenuta nei termini di cui all’art. 630 c.p.p., lett. c).

Il ricorso va pertanto rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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