T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3007 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010, e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e la pedissequa esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale disposti nei suoi confronti dall’intimata amministrazione. La commissione sanitaria ha riscontrato il ricorrente affetto da "Extrasistolia ventricolare frequente (art. 10, c. c – D.T. 5/12/2005) – Extrasistolia sovraventricolare frequente (art. 10, c. c – D.T. 5/12/2005).

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)l’imperfezione presuntivamente accertata al ricorrente per essere considerata come causa di esclusione avrebbe dovuto essere corredata dalla precisa indicazione della "frequenza" (superiore a 100/h; inferiore a 100/h), come specificato nel D.M. 5/12/2005 all’art. 10, punto c)

b)il giudizio di non idoneità è stato motivato attraverso la semplice indicazione della patologia riscontrata, senza indicare il parametro tecnicoscientifico in base al quale tale presunta patologia comporta un giudizio di non idoneità medicolegale in relazione ai criteri di valutazione sanitari posti dalla direttiva ministeriale;

c)non si rileva nel giudizio il concetto di "gravità", l’unico capace di portare ad una conclusione dio non idoneità al concorso;

d)in occasione dell’arruolamento presso il Ministero della Difesa – Raggruppamento Unità Difesa – distaccamento di Cerveteri la ASL di Mercato S. Severino rilasciò un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica giudicato regolare dalla commissione concorsuale;

e)in data 29 marzo 2010 era stato sottoposto ad esame dalla commissione per gli accertamenti sanitari della direzione generale per il personale militare e giudicato idoneo al concorso per V.F.P.4;

f)difetto di motivazione.

Con ordinanza n. 1541/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’amministrazione.

All’esito dell’incombente, il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il giudizio è stato motivato per relationem alle risultanze istruttorie.

Dalla documentazione versata in atti si evince che il sig. C., sottoposto a visita cardiologica e ad esame elettrocardiografico evidenziava la presenza di extrasistola ventricolare frequente con episodi di bigeminismo e trigeminismo. Il numero massimo di battiti ectopici ventricolari si è avuto tra le 23,00 e le 24,00 ed è stato di 1834 battiti extrasistolici. L’amministrazione chiarisce che tale valore, "deducibile dalla lettura del referto dell’ecocardiogramma Holter", è "ben al di sopra del valore di 100/h normativamente previsto come motivo di esclusione dall’art. 10, lett. C) della direttiva tecnica 5/12/2005".

Il Collegio ritiene che il giudizio sia adeguatamente motivato e che non rechi alcun deficit istruttorio basandosi sulla refertazione medica a sua volta esitale di accurati accertamenti sanitari eseguiti nel rispetto del protocollo medico.

La patologia riscontrata al ricorrente rientra nella fattispecie di cui all’art. 10, lett. c) della D.T. 5/12/2005 recante le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Immune dai rubricati vizi s’appalesano, pertanto, gli atti impugnati.

Il ricorso in esame è, in definitiva, infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della difesa; nulla si dispone nei confronti del controinteressato siccome non costituitosi..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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