T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3006 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Visto il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001 a seguito del suo trasferimento d’autorità dalla 2^ Reparto Genio A.M. di Ciampino a GENIODIFE 1^ Reparto Divisione di Roma;

Considerato che la questione è stata già affrontata da questa Sezione (cfr sentenza n. 6456 del 2000, confermata dal C.d.s. con dec. n. 4637/2008) che si è pronunciata in senso della spettanza del diritto soggettivo patrimoniale oggetto di accertamento;

Ritenuto che non sussistono motivi per cui discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale;

Considerato che:

la spettanza dell’indennità di cui si tratta sulla base del principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156), per il quale l’indennità in questione. per quanto non direttamente disciplinato, deve intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento;

risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge;

Ritenuto, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento mentre le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente all’indennità di trasferimento richiesta.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento richiesta.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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