Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14408 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.C. conveniva davanti al giudice di pace di Napoli la British American Tobaco, Bat Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni, nei limiti del giudizio di equità, derivanti dall’ingannevolezza dei descrittivi – "Lights" ed "Extra Lights" apposti sul contenitore di sigarette MS, per effetto dei quali egli, già fumatore di sigarette MS normali, era passato a questo tipo di sigarette più "leggere", nella convinzione indotta che esse fossero meno dannose; che egli aveva raddoppiato il consumo del prodotto.

Assumeva il ricorrente che tale convinzione era frutto della pubblicità ingannevole contenuta nel descrittivo Lights, come emergeva dal provvedimento dell’A.G.C.M. del 13.3.2003, mentre, come risultava scientificamente accertato, tale tipo di sigarette non comportava alcuna riduzione del rischio e del danno da fumo; che la vendita di tali sigarette con pubblicità ingannevole era avvenuta in violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost.; che esso attore aveva riportato seri danni alla salute, aggravati dal ragionevole timore di poter contrarre il cancro al polmone; che i danni subiti dovevano essere risarciti a norma dell’art. 32 Cost. e art. 2043 c.c.. Si costituiva la convenuta, che proponeva varie eccezioni, tra cui quella di incompetenza per valore.

Il Giudice di pace condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 950,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre spese processuali. Proponeva appello la Bat Italia s.p.a..

Il tribunale di Napoli, con sentenza emessa nell’udienza dell’8.5.2009 a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento dell’appello, dichiarava l’incompetenza del giudice di pace di Napoli, essendo competente il tribunale di Napoli ed in alternativa quello di Roma, quale giudice di primo grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore.

Resiste con controricorso la convenuta, che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione

1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, prima di passare all’esame dei motivi.

Osserva preliminarmente questa Corte che, poichè la sentenza impugnata ha deciso sulla competenza, affermando quella del Tribunale di Napoli o di Roma, quale giudice di primo grado, per quanto la sentenza del giudice di pace non potesse essere impugnata con regolamento (a norma dell’art. 46 c.p.c.), la successiva sentenza del tribunale doveva necessariamente essere impugnata con regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 15430 del 10/08/2004; Cass. 14/09/2007, n. 19271).

Va tuttavia osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2 ovvero in quello cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza (Cass. n. 5391 del 05/03/2009).

2. Quindi la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., così come è avvenuto, bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c., quale sentenza pronunciata in grado di appello soltanto su una questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa.

3.1. D’altro canto, alla declaratoria di inammissibilità il ricorso non può sfuggire nemmeno ove si applichi il principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile, cioè ove il ricorso ordinario si converta in regolamento di competenza necessario. Infatti nella fattispecie il giudice monocratico del tribunale ha emesso sentenza a seguito di trattazione orale con lettura della stessa nell’udienza dell’8.5.2009, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c..

3.2. Poichè la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (Cass. 24/07/2007, n. 16304).

Nella fattispecie il ricorso fu consegnato per la notifica solo il 10 giugno 2009, e quindi oltre i trenta giorni per la proposizione del regolamento necessario di competenza di cui all’art. 47 c.p.c..

4. Esistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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