Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14525 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, ai soli fini civili, il difensore di fiducia e procuratore speciale di B.G., parte civile costituita, avverso la sentenza in data 23.4.2010 del Giudice Monocratico del Tribunale di Cosenza, che confermava, in sede di appello, la sentenza in data 24.9.2008 del Giudice di Pace di Cosenza che aveva assolto perchè il fatto non sussiste R.F. dal reato di lesioni colpose aggravate in danno di B. G..

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sulla scorta delle deposizioni di testi oculari e del carrozziere C.P., l’auto Golf VW condotta dal R., lungi dall’effettuare la manovra d’inversione di marcia, senza aver prima disimpegnato la corsia di deflusso e senza attivare i dispositivi luminosi (come contestato nell’imputazione), mentre si apprestava ad entrare, dopo aver rallentato la marcia ed aver azionato il segnalatore di sinistra, nel cancello della ditta COMEF, veniva violentemente tamponata dalla sopraggiungente auto Mercedes condotta dal B..

Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. b), ult. inc., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità per travisamento dei fatti, della motivazione, dolendosi, dopo aver premesso che la sentenza è inesistente "per omessa indicazione del nome e delle generalità della parte privata appellante", del fatto che il giudice di appello abbia disatteso i motivi d’appello attardandosi a valutare testimonianze contraddittorie ed inverosimili in sè oltre che in contrasto con la relazione tecnica dell’ing. C.F., redatta dopo l’espletamento della prova orale, riportando a tal fine interi passi della relazione. E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse dell’imputato R.F..
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto, come anche eccepito dalla difesa dell’imputato con la memoria da ultimo depositata, il ricorso è stato presentato fuori del termine prescritto di 30 giorni ( art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)) decorrente dalla data entro la quale la sentenza impugnata, depositata in termini (6.5.2010), avrebbe dovuto – al massimo: art. 544 c.p.p., comma 2 – essere depositata (cioè l’8.5.2010: 15 giorni, poichè senza riserva ex art. 544 c.p.p., comma 3): infatti risulta il ricorso risulta depositato il 10.6.2010, laddove il termine di decadenza per l’impugnazione predetto spirava l’8.6.2010 (giorno non festivo).

Ad ogni modo, le censure mosse sono manifestamente infondate ed aspecifiche.

Infatti, premesso che il nome dell’appellante è chiaramente indicato all’inizio della motivazione e non occorre che sia riportato nell’intestazione nè è prescritto a pena di nullità, è palese la sostanziale aspecificità delle suddette censure essendosi limitate a riproporre in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione congrua e corretta che ha valorizzato non solo le deposizioni di testi oculari che si trovavano all’interno della ditta COMEF e del carrozziere, teste della parte civile, ma persino quella dello stesso consulente C.F. ed ha legittimamente richiamato quanto osservato al riguardo dal giudice di primo grado.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4^, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2^, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

Del resto, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti dì una plausibile opinabilità di apprezzamento: non può, insomma, censurare la scelta di criteri opinabili e non persuasivi: essa deve annullare solo quando le regole di esperienza poste dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata risultano universalmente e sicuramente rifiutate o comunque manifestamente inaccettabili e superate dalla cultura media o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche.

Infine, va rammentato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. 4^, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4^, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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