Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14524 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Veniva interposto appello dal difensore di fiducia di R.P. avverso la sentenza del G.O.T. del Tribunale di Ivrea in data 28.5.2008 con la quale il R. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (20.7.2005) e condannato, con circostanze attenuanti generiche, alla pena di condizionalmente sospesa di Euro 1.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente per mesi quattro e con l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna, mentre, al contempo, veniva assolto dal residuo reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 7, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Si assumeva la mancanza di prova certa della penale responsabilità, ritenuta sulla scorta della sintomatologia rappresentata, e si chiedeva l’ammissione all’oblazione.

L’atto d’impugnazione veniva trasmesso a questa Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, attesa l’inappellabilità della sentenza di condanna, essendo stata applicata la pena della sola ammenda ( art. 593 c.p.p., comma 2).

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato d’ufficio che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata L. n. 120 del 2010, ex art. 33, comma 1, l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), per la quale il ricorrente ha riportato condanna.

Peraltro pur essendo decorso il termine prescrizionale per il detto reato, "la questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto alla questione – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, che comunque nel caso di specie sono ravvisabili trattandosi di censure di merito e non consentite, ma che non rilevano in relazione all’intervenuta depenalizzazione (tanto che è possibile la revoca della sentenza anche in sede esecutiva: art. 673 c.p.p.) – relativa all’estinzione del reato per prescrizione" (Sez. Un. n. 19601 del 28.2.2008, Rv.

239400).

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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