T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3002 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l’immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso nei suoi confronti con la seguente motivazione: "Alterazione acquisita della cute (tatuaggio) gamba destra che per sede e dimensione determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005)".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il tatuaggio ha una superficie di pochi centimetri, raffigura un "Sole" ed è collocato nella parte superiore del polpaccio, quindi non visibile;

b)in considerazione della collocazione e della raffigurazione, esso neppure è indice di personalità abnorme;

c)mancano i presupposti per fare applicazione dell’art. 19 della D.T. 35/12/2005;

d)il giudizio non è motivato.

Con ordinanza n. 1785/2010 sono stati chiesti all’intimata amministrazione documentati chiarimenti.

Con memoria depositata il 27 gennaio 2011, il ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio ribadisce, innanzitutto, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Nel caso di specie, il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La documentazione versata in atti rende ragione della consistenza e dimensione del tatuaggio di cm 11 x 11, raffigurante un "sole", impresso sulla gamba destra.

La commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, indipendentemente dalla sua cronicità, fosse tale da determinare una rilevante alterazione fisiognomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collego – alla evidenza dei fatti – reputa non implausibile e, perciò, immune da macroscopici vizi di logicità e travisamento dei fatti.

Non è dubbio, peraltro, che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi (nella fattispecie: un "sole") stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);

La contestata esclusione è stata, tuttavia, adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione non immotivatamente né implausibilmente è stata ricondotta alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19.4.2000 (recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare).

Nella circostanza, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

Va considerato, ad ogni buon fine, che l’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato (congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

L’impugnato giudizio sanitario non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno.

In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della Difesa; nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituitosi..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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