T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3001 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’amministrazione gli ha comunicato che non può, allo stato, trasferirlo presso la sede di destinazione in carenza di "candidature". L’interessato, in attuazione della direttiva UD001/20042007, aveva formulato istanza di trasferimento alla sede disagiata di Lampedusa per poi, al termine del triennio, poter essere destinato al reparto desiderato.

Egli censura la violazione della citata direttiva e la lesione del proprio diritto all’ormai maturato al trasferimento.

L’amministrazione, dal canto suo, ha soprasseduto al trasferimento motivando il diniego con la carenza di candidature ed informando il personale interessato alla movimentazione che le sedi di destinazione sono state "congelate" in attesa di poter effettuare i trasferimenti desiderati.

Il ricorrente sostiene che sono pervenute all’amministrazione due istanze di assegnazione alla sede di Lampedusa e che, anche sotto tale profilo, la motivazione è illegittima.

Chiamata alla camera di consiglio del 17/12/2010, la causa fu rinviata su istanza del difensore di parte ricorrente prospettandosi la possibilità di trasferimento del sig. M..

Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2011 l’avvocato Conte dichiara a verbale che il proprio assistito è stato trasferito e che, pertanto, non ha più interesse alla decisione.

Per la regolazione delle spese, se ne chiede la compensazione.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere e dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso e pronunciare l’improcedibilità del gravame.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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