Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore del Repubblica presso il Tribunale di Camerino ricorre avverso la sentenza di non luogo procedere emessa dal GIP nei confronti di T.M., soggetto ad indagine per il reato di lesioni gravi in pregiudizio di P.G..

L’impugnazione lamenta l’illogicità della motivazione laddove individua una prova affidabile nella dichiarazione di R. G., ma trascura che al più essa giova al riconoscimento della provocazione, senza elidere la prova della penale responsabilità dell’accusato.
Motivi della decisione

Trascurando la tematica relativa alla funzione meramente processuale della sentenza di non luogo a procedere, in merito alla quale – a ben vedere – sia la decisione impugnata sia il ricorrente esprimono analoghe osservazioni, non vi è dubbio che il deposto del R., stando all’argomentazione portata dalla decisione, risulterebbe influente Un ordine all’inizio della colluttazione, la quale sarebbe scaturita da una condotta ingiuriosa del padre della persona offesa, rivolta all’imputatò. Dunque, essa risulterebbe la ragione della condotta lesiva del prevenuto, quale spiegazione dell’animosità manifestata.

Profilo che, tuttavia, riesce indifferente alla fattispecie della volontarietà dell’azione aggressiva i cui esiti sono documentati dalla certificazione medica e non risultano smentiti dal giudice.

Sicchè il dubbio, su cui ruota la giustificazione giudiziale, non scalfisce – stando alla stessa argomentazione della decisione – la penate responsabilità, apparendo probabilmente rilevante al solo fine del possibile riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

Pertanto la decisione di sottrarre al vaglio dibattimentale la vicenda appare sprovvista di adeguata motivazione ed in tal senso viene annullata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al GUP presso il Tribunale di Camerino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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