T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 2999 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’indennità di ausiliaria spettante ai militari ha natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico; e che dunque i ricorsi con i quali si avanzano pretese incidenti sulla medesima o intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche (v. la sentenza di questa stessa Sezione I bis 1 luglio 2009 n. 6341, e le altre pronunce in essa richiamate);

Considerato pertanto che sulla controversia in epigrafe vanno dichiarati:

– il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo;

– la giurisdizione della Corte dei conti;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 6.000,00, seguono la soccombenza in rito ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica quale giudice nazionale fornito della giurisdizione sulla presente controversia la Corte dei conti.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e liquida in Euro 6.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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