Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14511 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.E., imputato di lesioni colpose aggravate dall’uso di arma, era dichiarato colpevole con sentenza in data 17-7-2008 del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che escludeva l’aggravante in questione.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 4-5-2010, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal prevenuto, rideterminava la pena inflitta.

Il 30-9-2010 i procuratori speciali della p.o. e dell’imputato hanno rispettivamente rimesso la querela e accertato la remissione.

Stante la procedibilità del reato a querela per effetto dell’esclusione dell’aggravante, e la ritualità degli atti in questione, l’intervenuta estinzione del reato per remissione di querela accompagnata dall’accettazione della stessa, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cui consegue, in assenza di diverse pattuizioni, la condanna dell’imputato alle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela e condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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