Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.L. è stato condannato in primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, per il delitto di tentato furto pluriaggravato di una automobile.

La Corte di Appello ha confermato la decisione del primo giudice rigettando una eccezione di intervenuta prescrizione intermedia, sul presupposto che, pur essendo decorsi più di cinque anni tra la pronuncia della sentenza di primo grado – 8 settembre 2003 -, che costituisce atto interruttivo della prescrizione, e quella della emissione del decreto di citazione in appello – 4.1.2010 – ultimo atto interruttivo prima della pronuncia della sentenza di appello, la impugnazione concerneva soltanto il profilo sanzionatorio e, quindi, si sarebbe formato il giudicato sulla affermazione di responsabilità, non impugnata.

Con il ricorso per cassazione B.L. deduceva l’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione e rilevava che errato era il richiamo al principio del tantum devolutimi, quantum appellatimi perchè la prescrizione era maturata dopo la presentazione dell’appello e, quindi, non la avrebbe potuta eccepire con tale atto.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal B. sono fondati.

In effetti la Suprema Corte, nel risolvere un contrasto della giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello in discussione, ha affermato che nel caso di impugnazione dell’imputato su punti della decisione diversi da quello concernente l’affermazione di responsabilità non si forma, con riferimento a quest’ultimo, il giudicato, a differenza di quanto avviene, invece, nel caso di annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio della Corte di Cassazione; conseguentemente, pur se l’impugnazione ha per oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio, come è avvenuto nel caso di specie, può essere applicata la prescrizione del reato verificatasi nelle more (così SS.UU. 19 gennaio – 26 giugno 2000, n. 1, Ruzzolino).

L’indirizzo, che è fondato su una corretta interpretazione dell’art. 648 c.p.p. e sul fatto che il cosi detto giudicato progressivo o parziale si forma sui capi della sentenza non impugnati, è stato seguito dalla Corte di legittimità anche in decisioni successive (vedi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 18 febbraio – 25 marzo 2003 n. 13628, CED 223796).

Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale segnalato e le osservazioni sul punto della sentenza impugnata, che, comunque, non tiene conto di tale indirizzo, non appaiono tali da imporre una rivisitazione della questione.

Orbene, essendo trascorsi più di cinque anni tra l’atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado e quello successivo costituito dalla emissione del decreto di citazione al giudizio di appello, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie si sia maturata la così detta prescrizione intermedia ancor prima della pronuncia di secondo grado, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito. E’ appena il caso di rilevare che il B. non avrebbe potuto eccepire la prescrizione con l’atto di appello, essendo essa maturata successivamente. Infine non vi è dubbio che nel caso di specie sia ammissibile il ricorso anche se l’unico motivo è costituito dalla intervenuta prescrizione perchè la questione era stata correttamente sollevata dinanzi alla Corte di merito, che la aveva rigettata perchè ritenuta infondata.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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