Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14509

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza in data 19-11-2009, dichiarava estinti per remissione di querela i reati di minaccia, ingiuria e lesioni personali ascritti a P.F., sull’assunto che l’omessa comparizione in udienza del querelante costituisca remissione tacita di querela quando preceduta da espresso avvertimento in tal senso.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli Invocando l’opposto orientamento delle sezioni unite 46088/2008 e chiedendo l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti jus receptum che "non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela" (Cass. 200944709 nel solco della sentenza delle sezioni unite citata dal ricorrente).

L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace).

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Avellino.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *