T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 05-04-2011, n. 2989 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli art. 31 e 117 del D.lgs n. 104 del 2010, deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta che l’amministrazione resistente, con D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006, ha adottato il provvedimento espresso (di diniego) sull’istanza del 16 febbraio 2006 con cui l’interessato aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in via Monserrato n. 32;

– che la pronuncia di inammissibilità (per carenza originaria di interesse) è giustificata dal fatto che il provvedimento di diniego è stato comunque adottato prima della proposizione del ricorso introduttivo, seppure il ricorrente sostenga di non averne avuto conoscenza prima del suo deposito nel presente giudizio;

– che, con motivi aggiunti del gennaio 2011, il ricorrente ha quindi impugnato, per l’annullamento, la predetta D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006 di diniego al rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale di via Monserrato n. 32;

– che il ricorso per motivi aggiunti deve quindi proseguire, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 104 del 2010, con il rito ordinario, avendo il ricorrente osservato le prescrizioni previste per l’instaurazione di tale giudizio;

– che, tuttavia, il Collegio, ai fini del decidere sulle censure contenute nei motivi aggiunti e sulle eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente, ritiene necessario ordinare alle parti costituite, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 104 del 2010, di depositare in giudizio copia del certificato di residenza storico del ricorrente rilasciato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) e da quello di Poggio Mirteto;

– che le parti dovranno depositare quanto sopra richiesto entro 60 gg. dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva ovvero, se antecedente, dalla notifica;

– che le spese dei giudizi saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), non definitivamente pronunciando, così dispone:

– dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del novembre 2010;

– con riferimento ai motivi aggiunti del gennaio 2011, ordina alle parti costituite, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 104 del 2010, di depositare in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro 60 gg. dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva ovvero, se antecedente, dalla notifica;

– fissa, per le definizione del merito dei motivi aggiunti, la pubblica udienza del 2 novembre 2011;

– le spese dei giudizi saranno liquidate in sede di decisione definitiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di adottare, ove non già provveduto, gli adempimenti necessari per richiedere al ricorrente il pagamento del contributo unificato di euro 500,00 con riferimento ai motivi aggiunti del gennaio 2011, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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