Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di pace di Rimini, con la quale S.P. veniva assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dal delitto di lesioni volontarie lievi in danno di F.R. e B.D.. Le due parti lese mentre passeggiavano sul bagnasciuga della spiaggia di Cattolica il giorno di ferragosto venivano colpite da due secchiate di acqua e sabbia e ritenevano di individuare, il giorno dopo il fatto, uno degli aggressori nel S., le cui fattezze fisiche avevano già descritto ai Carabinieri.

Il S. veniva assolto sia perchè a cagione della folla presente in quel momento in spiaggia non si poteva essere certi della individuazione, posto che non si era mai proceduto ad una formale ricognizione, sia perchè due testimoni avevano riferito che avevano visto il giorno quindici la gara di formula uno per televisione insieme al S., sia perchè il gestore dell’albergo aveva visto uscire il S. dall’albergo verso le ore 17,00 – 17,30, in un orario, quindi, incompatibile con la sua presenza sulla spiaggia al momento della aggressione. Il Procuratore Generale rilevava la contraddittorietà nel fatto che a fronte di due precisi riconoscimenti, non si poteva escludere che dopo la fine della formula uno il S. si fosse recato in spiaggia, avesse compiuto il gesto lesivo, fosse rientrato in albergo e, poi, ripulito, si fosse recato a giocare a bocce.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.

In effetti la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice di pace appare del tutto logica, essendosi limitato il giudicante a manifestare i suoi dubbi in ordine alla responsabilità del S. in base agli elementi di prova raccolti.

E’ del tutto ragionevole, infatti, ritenere che la identificazione dell’aggressore visto per pochi attimi in un gruppo di trenta/quaranta persone possa non essere preciso.

E il dubbio è ancora più fondato quando altri elementi – ben tre testimonianze di persone indifferenti all’esito del giudizio – inducono ragionevolmente a ritenere che al momento della aggressione il S. potesse essersi trovato altrove.

La conclusione alla quale è pervenuto il Giudice di pace, che ha analizzato con cura tutti gli elementi probatori a disposizione, non appare affatto manifestamente illogica o contraddittoria, unici vizi che consentono un annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), non essendo nemmeno sufficiente a tal fine una pretesa e non certo manifesta illogicità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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