T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 05-04-2011, n. 2980 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha acquistato, con atto di cessione di azienda del 17.12.2002, dal sig. Parrotta Ernesto la sua azienda commerciale su aree pubbliche di cui all’autorizzazione amministrativa n. 4163 del 21.3.1994, inserita nella cd. rotazione unica di cui alla deliberazione n. 4375/1975 valida per tutta la zona di Roma; quindi, con istanza del 30.12.2002, ha chiesto al comune la voltura per subingresso nella detta autorizzazione.

Con la successiva istanza del 27.6.2003 la ricorrente ha, poi, richiesto la conversione del titolo in suo possesso ai sensi delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e 175/2003 (sulle cd. licenze anomale), nonché l’assegnazione della postazione usualmente utilizzata (ossia sulla via Tiburtina all’altezza della fermata Metro Rebibbia).

Con la nota di cui al prot. n. 19788 del 24.3.2004 il comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 4163 del 21.3.1994, cui ha fatto seguito l’inoltro della nota di contestazioni dell’8.4.2004 con la quale si dava atto dell’intervenuta presentazione dell’istanza del 27.6.2003.

Seguiva la determinazione dirigenziale n. 67 del 13.1.2005, con la quale è stata disposta la revoca della detta autorizzazione per inattività ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 33 del 1999, impugnata dalla ricorrente con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Incompetenza.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dell’articolo 44 della Legge Regionale Lazio n. 33 del 1999 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e per travisamento dei fatti.

3. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 114 del 1998 e della Legge Regionale Lazio n. 33 del 1999 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il comune di Roma si è costituito in giudizio depositando documentazione in data 10.6.2005.

Con l’ordinanza n. 3349/2005 del 21.6.2005 (riformata in appello con l’ordinanza del C.d.S., sez. V, n. 259/2006 del 20.1.2006) è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con l’istanza del 5.7.2010, la ricorrente ha dato atto di avere presentato, successivamente al deposito dell’ordinanza di riforma del C.d.S., l’istanza, di cui al prot. n. 463/2006 in data 23.1.2006, con la quale ha chiesto il riposizionamento provvisorio dell’autorizzazione in questione nelle immediate vicinanze dell’entrata della stazione della Metro di Rebbibbia (atteso che, con l’ordinanza prefettizia n. 618/2005, era stato disposto l’allontanamento di ogni forma di occupazione delle entrate delle stazioni della metropolitana di Roma); ha, altresì, dato atto che il Municipio V, in riscontro, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 450/2010, con la quale, nelle more della trattazione nel merito del ricorso, ha autorizzato la ricorrente medesima all’esercizio dell’attività di commercio del settore non alimentare nell’area di posteggio situata alla distanza di metri 20 dall’entrata della Metro Rebibbia.

Il comune ha, quindi, depositato documentazione integrativa in data 22.12.2010.

Alla pubblica udienza del 2.2.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il comune ha disposto la revoca per inattività dell’autorizzazione amministrativa per la vendita di generi del settore alimentare con carrettino ai sensi dell’articolo 39 della L.R. n. 33 del 1999, in quanto il relativo titolo non è mai stato ritirato dalla titolare nonostante le comunicazioni di sollecito al riguardo.

Si premette che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’esercizio da parte del comune del potere di revoca dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1924).

L’articolo 44, comma 1, lett. b), della Legge Regionale Lazio 18 novembre 1999, n. 33, rubricato "Revoca e sospensione dell’autorizzazione", richiamato a supporto del provvedimento di revoca nella comunicazione dell’avvio procedimentale, dispone testualmente che "1. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:…

b) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;…".

Al successivo comma 2 dispone, poi, che "2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il comune ne dà comunicazione all’interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all’adozione del provvedimento di revoca.".

Risulta comprovato in atti che la conversione dell’autorizzazione cd. anomala (a rotazione unica) in posto fisso è stata effettuata in favore del dante causa della ricorrente già con la determinazione del commissario straordinario del Comune di Roma n. 802 dell’1.7.1993.

E il comune, sull’istanza di voltura della detta autorizzazione intestata al sig. Parrotta Ernesto, suo dante causa, n. 4163 del 21.3.1994, ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione n. 4211 del 16.1.2003 tipo A (su posteggio), ossia commercio su area pubblica a posto fisso per alimentari a carattere permanente in via Monte Tesoro a mt. 8,00 da via Gargano (mantenendo la medesima ubicazione indicata nell’autorizzazione n. 4163 del 1994), nonché, con la determinazione dirigenziale n. 86 del 16.1.2003, la concessione di occupazione di suolo pubblico relativa; quindi con la nota di cui al prot. n. 8010 dell’8.2.2003 la ricorrente è stata invitata a presentarsi presso i competenti uffici comunali per ritirare i titoli autorizzatori di cui sopra, con la specificazione che l’autorizzazione aveva ad oggetto il posto fisso con carrettino e non invece "la cd. rotazione unica come erroneamente riportato sull’atto di compravendita" e come altrettanto erroneamente pertanto indicato sull’istanza della ricorrente, di cui al prot. n. 76639 del 30.12.2002, di voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico per subingresso.

Tuttavia la ricorrente con la propria nota di osservazioni ha comunicato all’amministrazione di non avere mai avuto notizia dell’intervenuto rilascio dei titoli autorizzatori di cui trattasi e di avere continuato ad operare sul sito da lei prescelto (via Tiburtina altezza fermata Metro Rebibbia) giusta riversale n. 564930 del 30.12.2002.

Il comune allora, con la nota di cui al prot. n. 30920 del 12.5.2004, ha comunicato alla ricorrente che, solo per un mero errore materiale, nella citata reversale n. 564930 del 30.12.2002, era stato indicato "a rotazione zona di Roma" anzichè a posto fisso con carrettino e che, pertanto, la stessa non poteva esercitare la propria attività nella forma fino ad allora seguita; peraltro la detta circostanza le era già stata in precedenza rappresentata con la nota di cui al prot. n. 54955 del 6.10.2003, in riscontro all’istanza di voltura e conversione dalla stessa presentata e con la quale le è stato comunicato il rigetto della richiesta conversione di cui alla citata riversale.

Tanto premesso in punto di fatto deve rilevarsi che l’amministrazione comunale, pur avendo depositato agli atti in copia la nota dell’8.2.2003, non ha altresì allegato alla stessa la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata, né ha fornito in altro modo la prova che la ricorrente avesse effettivamente ricevuto la detta comunicazione; ne consegue che il ricorso deve essere accolto nella parte in cui impugna il provvedimento di revoca motivato sulla base della presunta inattività dell’interessata per non avere provveduto al ritiro dei titoli autorizzatori nei termini di legge.

Il ricorso deve, tuttavia, invece, essere respinto nella parte in cui la ricorrente ritiene di avere diritto alla postazione occupata nelle more del presente giudizio.

Ed infatti dalla breve esposizione in fatto che precede, emerge senza alcun dubbio che l’amministrazione comunale (indipendentemente dal mero errore di cui alla citata reversale) ha sempre inteso assegnare all’autorizzazione di cui trattasi il posto fisso ivi indicato, ossia su via Monte Tesoro.

Né può fondatamente ritenersi che la ricorrente abbia acquisito titolo a mantenere definitivamente la postazione individuata nella prossimità della stazione Metro Rebibbia e collocata alla distanza di mt. 20 dall’entrata principale; ed infatti la detta postazione è stata individuata da parte del comune, a seguito di apposta conferenza di servizi, soltanto nella dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare del C.d.S. n. 259 del 20.1.2006 e con carattere dichiaratamente provvisorio in quanto soluzione esclusivamente temporanea.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti che precedono.

Attesa la complessità della vicenda si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla nei medesimi limiti e sensi il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *