Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14501 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.B.L. è stato condannato, anche al risarcimento dei danni, in entrambi i gradi di merito per il delitto di lesioni personali – violazione artt. 582 e 585 c.p. -, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, alla pena pecuniaria con concessione dei doppi benefici di legge, in base, essenzialmente, alle dichiarazioni della parte lesa.

Con il ricorso per cassazione L.B.L. deduceva:

1) la violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 2 per la mancata assunzione della testimonianza di P.F., costituente prova decisiva;

2) la erronea applicazione dell’art. 163 c.p. per inosservanza del D.Lgs. n. 274 del 2000;

3) il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della parte lesa.

I fatti sono stati commessi il (OMISSIS) ed il termine prescrizionale per il reato ritenuto dai giudici di merito è di sette anni e sei mesi, cosicchè detto termine sarebbe decorso il 30 gennaio 2008.

Per effetto delle sospensioni della prescrizione pari ad anni uno, mesi cinque e giorni ventiquattro detto termine è decorso il 24 luglio 2009.

Il reato è, pertanto, estinto per prescrizione.

Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per un decisione assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalle due sentenze di merito.

I motivi dedotti, però, anche se infondati, non sono inammissibili, come meglio si dirà.

Cosicchè la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

I motivi di ricorso debbono, però, essere valutati agli effetti civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p..

II primo motivo è infondato perchè sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno chiarito che la testimonianza del P., non comparso alla udienza, appariva superflua ed irrilevante, tenuto conto del compendio probatorio esistente.

Il ricorrente, che assume avere la prova carattere di decisività, non ha fornito alcun elemento dal quale possa desumersi che la testimonianza del P. avrebbe potuto determinare una decisione diversa, tenuto conto che la decisione di merito è fondata sulle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta pienamente attendibile, testimonianza confortata dalla certificazione medica.

Il secondo motivo di impugnazione è irrilevante ai fini civilistici perchè concerne la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.

Infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità perchè sembra che il ricorrente voglia censurare le valutazioni di merito compiute dai primi giudici, è, infine, il terzo motivo di impugnazione perchè la parte lesa, ancorchè costituita parte civile, è un testimone a tutti gli effetti che i giudici del merito, con motivazione immune da manifeste illogicità e, quindi, non censurabile in sede di legittimità, hanno ritenuto pienamente attendibile, essendo le dichiarazioni rese precise e coerenti.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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