Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14500 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP a carico di C. P. in ordine al reato L. n. 110 del 1975, ex art. 4 perchè estinto per prescrizione e ha condannato alla pena di giustizia il predetto per il reato ex art. 612 c.p., comma 2, per avere, insieme con altri sostenitori della squadra Pro Patria di Busto Arsizio, minacciato un ingiusto danno ai sostenitori della squadra del Como, roteando in aria e agitando (come gli altri tifosi bustocchi) la cintura, munita di robuste fibbie metalliche.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione e violazione dell’art. 612 c.p., atteso che, dagli atti, è emerso che i tifosi del Como, in realtà, non si intimidirono affatto, essendo in superiorità numerica ed essendo separati dai loro avversari da un "cordone" di Polizia.

A tale obiezione, la Corte ha risposto affermando che il delitto di minaccia è reato di pericolo astratto, ma la più accorsata giurisprudenza ritiene che l’efficacia intimidatoria vada valutata ex ante.

Nè può obiettarsi che la pericolosità fosse riconoscibile per il solo fatto che intervennero numerosi agenti di polizia, posto che si trattò, come sempre, di una pura azione di prevenzione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Ai fini dell’integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (ASN 200846528-RV 242604).

E questo in quanto il delitto di minaccia è reato di pericolo, che, appunto per questo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta a intimidirla (ASN 2008+47739-RV 242484).

Orbene la Corte di merito ha messo in evidenza: 1) che il contatto tra le due tifoserie non avvenne solo perchè si interpose un "cordone" di polizia, 2) che tuttavia C. e i suoi tentarono, a più riprese, di forzare detto "cordone", 3) che, a un certo punto, i poliziotti dovettero chiedere rinforzi, 4) che le cinture che C. e gli altri tifosi della Pro Patria maneggiavano erano munite di grosse fibbie metalliche.

Sulla base di tali – non controverse – considerazioni, i giudici di merito hanno ritenuto la obiettiva carica intimidatoria della condotta del C.; e tanto basta per ritenere sussistente il reato contestato.

Consegue condanna alle spese.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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