T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-04-2011, n. 899 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Srl, Cooperativa Edilizia D. e Cooperativa Edilizia S.G.;
Svolgimento del processo

La società M. Spa è titolare di uno stabilimento per la produzione di prodotti chimici per l’edilizia e l’industria, sito nel Comune di Mediglia (MI), al confine con il Comune di Peschiera Borromeo (MI).

Proprio in quest’ultimo Comune, Frazione Bellaria, nell’area di fronte allo stabilimento M., è in corso di realizzazione un complesso residenziale, in attuazione di un Programma Integrato di Intervento (PII), approvato dal Comune di Peschiera Borromeo, con stipulazione di relativa convenzione urbanistica con la società I.S. Srl.

Contro tutti gli atti comunali relativi al citato PII e contro i titoli edilizi nel frattempo rilasciati, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione di legge ( legge 26.10.1995 n. 447, artt. 4, 6, 8, 14; LR Lombardia 10.8.2001 n. 13, artt. 5, 7 anche in relazione a quanto previsto dalla Delib. Giunta Reg. Lombardia 8.3.2002 n. 7/8313 e dal DM 16.3.1998, art. 844 codice civile). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatti;

2) violazione di legge ( L. 7.8.1990 n. 241 art. 7). Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento;

3) violazione di legge (LR Lombardia 11.3.2005 n. 12, artt. 14, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; L. 7.8.1990, n. 241, art. 7). Incompetenza.

Si costituivano in giudizio il Comune di Peschiera Borromeo e le società controinteressate, concludendo per la tardività, l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 25.2.2010, la domanda di sospensiva era respinta, con ordinanza n. 184/2010, ritenendosi insussistenti i presupposti per la tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 24.3.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere affrontata l’eccezione di irricevibilità del presente ricorso per tardività della sua notificazione (ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a, del codice del processo amministrativo), sollevata da tutte la parti evocate in giudizio.

L’eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Attraverso il ricorso, sono innanzi tutto impugnate tre deliberazioni del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo, rispettivamente la n. 29 del 2.4.2007 di adozione del PII, la n. 52 del 23.7.2007 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano ed infine la n. 268 del 14.12.2007 di definitiva approvazione del Piano stesso, con i connessi allegati tecnici.

Tutte le citate delibere sono state ritualmente pubblicate all’albo pretorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni di legge (art. 124 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali), come agevolmente risulta dai documenti versati nel presente giudizio, dai quali si desume con altrettanta chiarezza che la pubblicazione è avvenuta in tempi ben anteriori, dai due ai tre anni addirittura, al momento di notificazione del presente ricorso, avvenuta il 26 gennaio 2010 (cfr. ad esempio, i docc. 2, 6 e 8 del Comune).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, in relazione ai suddetti provvedimenti consiliari, il termine di decadenza di sessanta giorni per la notificazione del ricorso decorresse dall’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti stessi, in applicazione dell’allora vigente art. 21 della legge 1034/1971 (per il quale, per gli atti per i quali non è prevista la notifica individuale, il termine processuale di impugnativa decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione, se prevista dalla legge), articolo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, anche se analoga formulazione è oggi contenuta nell’art. 41 comma 2°, del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

Infatti, per gli atti di approvazione di un programma integrato di intervento, al pari di quelli di approvazione di un piano urbanistico attuativo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per i soggetti estranei al piano, ad esempio in quanto non proprietari di aree comprese nell’ambito di intervento, il termine di impugnativa decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.9.2007, n. 5825, con la giurisprudenza in esso richiamata, costituente precedente specifico al quale si fa rinvio ed anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5.11.2010, n. 4559, dove si ricorda che: "…i piani attuativi… soggiacciono alla regola secondo cui il termine per l’impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quali i confinanti o i vicini, decorre dalla pubblicazione della delibera che li approva").

In ordine ai titoli abilitativi edilizi (DIA o permessi di costruire), indicati nell’epigrafe del ricorso, si tratta di atti anch’essi ben anteriori alla proposizione del ricorso stesso, relativi a lavori già da tempo iniziati.

Orbene, tenuto conto che l’esponente contesta l’intervento urbanistico nel suo complesso, opponendosi alla realizzazione dell’intero PII, come agevolmente si desume dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio (cfr. ad esempio pag. 10 e le pagine 2122), anche l’impugnativa dei suddetti titoli non si sottrae ad una declaratoria di irricevibilità, fermo restando, in ogni caso, che non contenendo il ricorso alcuna contestazione dei titoli per vizi propri, ma solo per illegittimità derivante da quella del PII, il gravame relativo alle DIA ed ai permessi di costruire dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile, attesa la palese tardività del ricorso promosso contro le deliberazioni di approvazione del Piano attuativo.

Ciò premesso e pur tenendo fermo quanto sopra esposto, lo scrivente TAR non può in ogni caso esimersi dal rilevare come, al di là della circostanza dell’intervenuta rituale pubblicazione delle delibere impugnate (circostanza peraltro assolutamente determinante, giova ripeterlo), dall’esame dei documenti versati in giudizio risulta che M. è sempre stata a conoscenza del progetto urbanistico di cui è causa, contro il quale ha però proposto ricorso giurisdizionale soltanto nel 2010.

Infatti, già nel dicembre 2006, la società esponente aveva predisposto una relazione sui rischi di incidente (cfr. doc. 10 di S.E. Srl), che risulta allegata alla deliberazione consiliare n. 268/2007 di approvazione definitiva del PII (cfr. doc. 5 di S.E. Srl, punto 2 del dispositivo della delibera).

Ancora, fra M. e le società controinteressate era intercorso sin dal 2007 un fitto scambio di corrispondenza in ordine al PII (cfr. docc. 2, 3, 7, 8 e 9 di F.A.R.E.S. Spa; doc. 2 di S. Srl), per cui non può seriamente sostenersi, da parte dell’esponente, di non avere avuto concreta conoscenza, sin dall’inizio del relativo procedimento, del PII di cui è causa.

A diverse conclusioni non inducono le pur abili difese da ultimo svolte dalla ricorrente, anche durante l’udienza di discussione del 24.3.2011, volte a sostenere che l’interesse a ricorrere sarebbe in qualche modo sorto ben dopo l’approvazione del PII.

Tale tesi contrasta con l’evidente volontà di M. di opporsi in ogni modo all’intervento urbanistico di cui è causa, per il quale la società ben conosceva, sin dal 2007, le problematiche connesse all’impatto acustico della propria attività industriale sull’erigendo complesso residenziale.

Del resto, nel motivo n. 3 del ricorso si contestano addirittura i presupposti per il ricorso al PII da parte del Comune, mentre nel motivo 1 si eccepisce l’erroneità dello studio di clima acustico redatto dalla società proponente il PII ed allegato alla delibera consiliare n. 268/2007, per cui appare chiaro che la lesività dei provvedimenti impugnati coincide con la loro adozione, sicché l’interesse all’impugnativa è sorto già al momento di intervenuta pubblicazione dei provvedimenti stessi.

L’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività ha carattere assorbente ed esime il Tribunale dalla trattazione delle altre eccezioni pregiudiziali e del merito del gravame.

Da ultimo preme al Collegio evidenziare, per doverosa completezza, che la presente decisione in rito non incide in alcun modo – ovviamente – sul procedimento amministrativo di autotutela avviato nello scorso mese di febbraio dal Comune di Peschiera Borromeo.

2. Il carattere meramente processuale della presente decisione induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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