T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-04-2011, n. 897 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente lamenta l’illegittimità – per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo – del silenzio serbato dall’amministrazione di cui sull’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata, in proprio favore, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, dalla sig.ra Tatiana Teresa Polito (MI3301213833) e sulla diffida rivolta alla Prefettura di Milano in data 9.10.2010.

Chiede, inoltre, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Preliminarmente il Collegio rileva la tempestività del ricorso.

L’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, non prevede un termine per la conclusione del procedimento di emersione; trova quindi applicazione il termine stabilito in via generale dall’art. 2, l. n. 241/1990.

L’art. 2 l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica ad opera della l. n. 69 del 2009, prevede che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Tale termine però, ai sensi dell’art. 7, l. n. 69/2009, si applica allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 3.7.2009).

Ne consegue che all’istanza di emersione di lavoro irregolare in questione, presentata in data 12.9.2009, si applica il termine di novanta giorni, vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009. Il termine di conclusione del procedimento scadeva, dunque, l’11.12.2009.

Il ricorso è stato notificato in data 30.11.2010, entro, dunque, un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ed è quindi tempestivo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L’amministrazione, pur costituita, non ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda e non ha neppure ottemperato all’istruttoria, disposta con ordinanza 444/2011, con cui questo Tribunale ha chiesto l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento avviato dalla sig.ra Polito.

Il procedimento non risulta, dunque, essere stato riscontrato dall’amministrazione, in violazione dell’obbligo di provvedere derivante dall’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e dall’art. 2, l. n. 241/1990.

Per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve essere, dunque, accolto limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa deve essere trattata con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, c. 6, cod. proc.amm.

Si fissa, pertanto, l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. Per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata il 12.9.2009 dalla sig.ra Tatiana Teresa Polito.

Fissa l’udienza pubblica del 1° dicembre 2011 per la decisione della domanda risarcitoria.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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