Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14495 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, giudice di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale F.A. è stato condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del reato di violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, errata applicazione dell’art. 54 c.p., violazione dell’art. 192 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

Con il ricorso, il difensore ha ritenuto di dover illustrare alla Corte: a) in cosa consista il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, b) in cosa consista la scriminante dello stato di necessità, c) quando possa ritenersi violato il dettato dell’art. 192 c.p.p..

Si tratta di interessanti e utili dissertazioni che, tuttavia, sembrano non avere relazione alcuna al caso in esame.

Solo con riferimento allo stato di necessità, viene fatta parola delle ragioni per le quali il ricorrente si sarebbe trovato nelle condizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Sostiene invero il ricorrente che, poichè tutti i parenti del F. si trovano ormai in Italia, lo stesso non potrebbe rientrare nel paese di origine perchè ciò potrebbe procurargli grave e irreparabile danno.

Prospettata in tali termini, anche questa censura appare assolutamente aspecifica in quanto, con essa, non si chiarisce quale sarebbe il grave danno che si materializzerebbe per il F. e per qual motivo tale danno (da specificare) si concretizzerebbe.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *