T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-04-2011, n. 896 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– con sentenza n. 830/2010, questo Tar ha annullato il decreto di occupazione d’urgenza emesso dal Prefetto di Varese il 6.2.2003, la delibera n. 8/2002 del 21.5.2002 con cui il Consiglio di amministrazione dell’A.n.a.s. ha approvato il progetto definitivo redatto dalla società E. s.r.l. per conto dell’A.n.a.s. e relativo ai lavori di realizzazione del collegamento stradale della s.s. 527 Bustese alla s.s. 11 Padana Superiore e la delibera n. 28/2002 del 12.9.2002 del Consiglio di amministrazione dell’A.n.a.s. di approvazione del progetto esecutivo. Ha, quindi, condannato l’A.n.a.s. alla restituzione delle aree occupate, previa loro riduzione in pristino; ha, inoltre, accolto la domanda di condanna dell’A.n.a.s. al risarcimento dei danni medio tempore subiti, dettando i criteri direttivi per la determinazione del quantum, ai sensi dell’art. 35, c. 2, d.lgs. n. 80/1988;

– la sentenza non risulta essere stata appellata nel termine di legge ed ha quindi acquisito autorità di cosa giudicata;

– con il ricorso in epigrafe la ricorrente rappresenta che – nonostante l’atto di diffida del 3.11.2010 – l’A.n.a.s. non ha provveduto alla restituzione delle aree occupate, né al risarcimento del danno e chiede, pertanto, l’esecuzione del giudicato;

– non risulta che, a tutt’oggi, l’A.n.a.s. abbia provveduto a dare piena esecuzione alla sentenza n. 830/2010;

– il ricorso va pertanto accolto, con conseguente ordine all’A.n.a.s. di dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 830/2010 nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione;

– in caso di perdurante inadempimento, a ciò provvederà, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione medesima, un commissario ad acta che il Collegio individua nel Prefetto in Milano, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio;

– in questa sede non è necessaria la prescrizione di particolari modalità con le quali dovrà essere data ottemperanza alla sentenza: i criteri per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni sono stati, invero, già dettati dalla pronuncia della cui esecuzione si tratta, ai sensi dell’art. 35, c. 2, d.lgs. n. 80/1988;

– la richiesta di condanna dell’A.n.a.s. al pagamento di una somma di denaro, non inferiore a euro 25.000, per ogni mese di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, c. 4, cod. proc. amm. va, invece respinta in quanto manifestamente iniqua a fronte dell’oggettiva complessità degli interventi necessari per la restituzione dell’area;

– le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione convenuta e si liquidano in euro 1.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina all’A.n.a.s. di dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 830/2010, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Nomina, in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Milano – con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio – il quale, in caso di perdurante inottemperanza, provvederà a porre in essere, su istanza di parte, i necessari adempimenti entro il successivo termine di 90 (novanta) giorni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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