Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14494 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Alghero, con la sentenza di cui in epigrafe, ha: 1) dichiarato NDP a carico di C.R. in ordine ai reati a lei ascritti ( artt. 81, 594, 612 e 581 c.p.) per mancanza di querela e 2) ha assolto la predetta dai medesimi reati perchè i fatti non sussistono.

Ricorre per cassazione il competente PM e deduce violazione di legge processuale e illogicità della motivazione, atteso che le dichiarazioni della PO furono raccolte presso la stazione CC di Alghero in un verbale intestato "verbale di querela", il quale si conclude con le parole "sporgo formale querela nei confronti dei responsabili…ecc.".

Per altro, una volta dichiarata la improcedibilità, non è più possibile per il giudice pronunziarsi nel merito.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento; la impugnata sentenza va annullata con rinvio al medesimo Ufficio del GdP. Dall’esame del verbale indicato dal PM si evince con assoluta chiarezza che S.M. ha formulato istanza punitiva a carico di C.R..

Ciò che si legge in sentenza, infatti, non corrisponde al vero e appare inspiegabile come il GdP possa aver ritenuto che la S. non abbia formulato un inequivoco atto di querela. Invero, la esplicita istanza punitiva è contenuta nel retro del foglio, sul quale il verbalizzante Carabiniere ha trascritto le dichiarazioni della donna; inoltre, come rileva l’impugnante, lo scritto è addirittura intestato "Verbale di querela".

La sentenza, per altro, è affetta da un’altra grave singolarità, dal momento che il GdP, dopo aver ritenuto – erroneamente, come si è visto – l’ìmprocedibilità, si è pronunziato nel merito, per altro, esibendo una motivazione illogica (nella parte in cui fonda il giudizio di inattendibilità della querelante sul fatto che il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine), monca (nella parte in cui non chiarisce se i testi – mai indicati nominatim – abbiano compreso il senso delle parole rivolte dall’imputato alla S.), priva di riferimenti fattuali e anche giuridicamente errata (nella parte in cui si osserva che le percosse non hanno lasciato traccia significativa, dimenticando che, se postumi avessero lasciato, sarebbe stato ravvisabile il delitto di lesioni).
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio all’Ufficio del giudice di pace di Alghero per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *