Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14421 Rivelazione di segreti di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo

1. La difesa di L.G. propone ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Messina, con la quale è stato respinto il gravame proposto avverso il provvedimento interdittivo emesso dal Gip di quel Tribunale, in relazione al reato di violazione di segreto d’ufficio, consumato nell’esercizio di addetta al servizio del casellario della Procura della Repubblica presso quel Tribunale.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, osservando che il giudice adito, pur avendo concluso per l’insussistenza del fumus del reato indicato, avesse accertato i presupposti giustificativi della misura in relazione a diversa imputazione. Analogamente si lamenta violazione di legge, per aver ritenuto il Tribunale irrilevante la mancata indicazione di un termine di estinzione della misura, emessa, oltre che per esigenze probatorie, anche in ragione del pericolo di reiterazione, contestando la correttezza di tale ricostruzione in diritto.

2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge per essere stata la misura imposta per un reato in relazione al quale è previsto un massimo edittale di tre anni, a fronte di un limite minimo di sanzione edittale superiore ai tre anni per l’applicazione della misura, condizione non ricorrente nella specie.

3. Con il terzo motivo si impugna la decisione, nella parte in cui ha ritenuto non sottoposta ad impugnazione la qualificazione giuridica valutata dal primo giudice, contestando la correttezza dell’assunto, in fatto ed in diritto.

Sotto il primo profilo si richiama testualmente quanto dedotto nell’impugnazione circa l’insussistenza del reato di rivelazione d’ufficio, e, quanto al secondo, si fa riferimento alla giurisprudenza che esclude una rigida individuazione del devoluto nell’atto di impugnazione delle ordinanze cautelari.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo sopraggiunta il 07/07/2011 la dichiarazione di inefficacia della misura per perenzione del termine massimo di due mesi dalla sua applicazione, previsto dall’art. 308 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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