T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 890 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna le determinazioni indicate in epigrafe, con le quali l’amministrazione ha disposto la sua esclusione dalle graduatorie di III fascia e dalla procedura per l’inserimento nelle graduatorie di I fascia, relative al personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) della scuola.

Il Tribunale ritiene, tuttavia, che il ricorso proposto non appartenga alla cognizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto radica una controversia non riconducibile alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, in relazione alle quali permane la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.l.v.o 2001 n. 165.

Il comma 1 della norma ora richiamata devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

In tale ultimo caso la norma specifica che se gli atti amministrativi presupposti sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice ordinario li disapplica, qualora siano illegittimi.

Il successivo comma 4, dell’art. 63, conserva, nella materia de qua, uno spazio limitato alla giurisdizione del giudice amministrativo, precisando che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

La Corte di Cassazione, al fine di individuare i limiti entro cui residua la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha precisato che l’art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione, ex novo, dei rapporti di lavoro mediante una procedura selettiva concorsuale, sicché la norma concerne le sole procedure di reclutamento basate su prove di concorso, nonché caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati (cfr. di recente Cassazione civile, Sez. Un., 06 marzo 2009, n. 5453).

Partendo da tali premesse, la Corte regolatrice della giurisdizione ha precisato, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, che le relative controversie sono devolute al giudice ordinario, perché la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a precedenti concorsi) non integra una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione, ai sensi del comma 4 del d.l.vo 2001 n. 165, visto che si connota per l’assenza sia di un bando in senso proprio, sia di una procedura di valutazione basata su prove, sia di un confronto oggettivo delle capacità dei candidati.

In definitiva si è in presenza di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali dirette all’assunzione, sicché le relative controversie restano devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. tra le più recenti Cassazione civile, Sez. Un., 06 marzo 2009, n. 5453 Cassazione civile, Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399; Cassazione civile, Sez. Un., 28 maggio 2007, n. 12348; Cassazione civile, sez. un., 28 luglio 2009, n. 17466; Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27307; Consiglio di stato, sez. VI, 22 ottobre 2008, n. 5184; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 21 aprile 2009, n. 360; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 18 novembre 2008, n. 441; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 febbraio 2009, n. 673).

Ne deriva che nel ricorso in esame deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ferma restando la disciplina relativa alla riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del codice del processo amministrativo.

Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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