Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di C.N. propone ricorso avverso il provvedimento del 7/10/2010 con il quale il Tribunale del riesame di Milano ha respinto l’impugnazione proposta avverso la misura della custodia cautelare applicata nei confronti del suo assistito.

Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 606 c.p.p., lett. c) deducendo nullità dell’ordinanza applicativa della misura costituita dal mancato riferimento alla specifica ipotesi di accusa, non essendo chiaro a quale dei due reati contestati potesse riferirsi la misura applicata.

Il Tribunale adito, pur dando atto di tale specifica omissione, aveva ritenuto di poter desumere dalla motivazione del provvedimento il suo riferimento ai due titoli di reato contestati, ed il ricorrente contesta che tale possibilità maieutica sia attribuita al giudice del riesame, al quale non sarebbe consentito integrare le motivazioni del giudice della misura, che per esigenze di garanzia del diritto di difesa deve valutare la legittimità dell’atto e non può esprimere un provvedimento sostitutivo di quello sottoposto al suo esame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Va infatti osservato che specificamente nell’intestazione dell’ordinanza di custodia cautelare si richiamano i due titoli di reato contestati all’indagato, che entrambi legittimavano, per entità della pena, l’emissione della misura, sicchè il loro mancato richiamo specifico nella parte dispositiva del provvedimento non esclude la legittimità dell’atto, permettendo l’esercizio dei diritti di controllo e contestazione spettanti al destinatario della misura.

2. Il Tribunale, lungi dall’integrare un dato mancante, si è limitato a richiamare quanto desumibile dal complesso del provvedimento, che risultava pienamente rituale sulla base della previsione di cui all’art. 292 c.p.p., sicchè l’impugnazione dedotta risulta inammissibile, essendo assente il vizio di violazione di legge lamentato.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nell’ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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