Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con i due ricorsi indicati in epigrafe, G.A. ha impugnato, da un lato, il provvedimento datato 13.09.2007 recante il rigetto del ricorso presentato dall’interessato avverso il diniego di autorizzazione al subentro nell’alloggio di ERP già intestato alla sig.ra G.A., dall’altro, il provvedimento in data 16.07.2009 con il quale è stato disposto il rilascio del medesimo alloggio, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 1/04.
Il ricorrente deduce, con entrambi i ricorsi, vizi di eccesso di potere e di violazione di legge.
In relazione a ciascuna delle due impugnazioni, si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza delle impugnazioni proposte e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 2 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due giudizi indicati in epigrafe, in quanto strettamente connessi sul piano oggettivo e soggettivo.
2) In punto di fatto va osservato che G.A. è il nipote della sig.ra G.A., già assegnataria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Milano via delle Viole n. 15.
La titolare dell’alloggio presentava all’amministrazione, in data 04.12.2006, una richiesta di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare o, in subordine, di autorizzazione all’ospitalità temporanea in favore del nipote G.A..
Con provvedimento datato 18.04.2007 – intervenuto dopo il decesso della titolare dell’alloggio, verificatosi in data 28.12.2006 – l’amministrazione accoglieva l’istanza limitatamente alla domanda di autorizzazione all’ospitalità, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2007, precisando che tale autorizzazione non comportava né il trasferimento della residenza anagrafica dell’ospite, né l’acquisizione in suo favore del diritto al subentro nella titolarità dell’alloggio.
Il provvedimento non è stato oggetto di impugnazione.
Successivamente, il ricorrente presentava domanda di subentro nella titolarità dell’alloggio, che veniva respinta dall’amministrazione, la quale rigettava anche il successivo ricorso amministrativo presentato dall’interessato, mediante il provvedimento datato 13.09.2007 oggetto del primo dei ricorsi in esame (cfr. doc. ti 1 e 2 di parte resistente).
Con successivo decreto datato 16.07.2009 – oggetto della seconda impugnazione in esame – l’amministrazione disponeva il rilascio dell’alloggio, ai sensi dell’art. 24 del regolamento regionale n. 1/04.
3) Il ricorrente, con entrambe le impugnazioni, lamenta in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del diniego di subentro e del conseguente decreto di rilascio.
In particolare, egli considera che i provvedimenti gravati non tengono conto dell’art. 20 del regolamento regionale n. 1/04, il quale consente ai discendenti, in caso di decesso del titolare, di subentrare nella locazione dell’alloggio, sul presupposto della decorrenza di un certo periodo di convivenza.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, non meritano condivisione.
L’art. 20 del regolamento regionale n. 1/04 disciplina il subentro nell’assegnazione e dispone, per la parte di interesse, che "1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l’ordine di cui all’articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’erp e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell’assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l’ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 18, comma 1, lettere f) e g)…. 3. Possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all’assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore. 4. Possono altresì subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell’assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché tali soggetti siano stati autorizzati dall’ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell’erp e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell’articolo 18…".
La norma va coordinata con il successivo art. 21, che, nel consentire l’ospitalità temporanea, anche "ai fini dell’assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessità è certificata da medico specialista" e, comunque, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, specifica, al comma 3, che "l’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare".
Nel caso di specie l’amministrazione ha autorizzato la titolare dell’alloggio solo ad ospitare temporaneamente il nipote G.A. e tale provvedimento non è stato impugnato; pertanto, in mancanza dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare, la circostanza che il ricorrente abbia, per un certo periodo, alloggiato nell’immobile dato in locazione non costituisce, in base alla normativa citata, titolo per subentrare nella titolarità dell’alloggio, come esattamente dedotto dall’amministrazione nel provvedimento di diniego di subentro.
Insomma, il subentro nella titolarità dell’alloggio non integra una situazione di mero fatto, in quanto – in base al dato normativo vigente dell’art. 20 del regolamento n. 1/04 e già in base all’art. 14 della legge regionale 1983 n. 91 e in virtù della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lombardia del 26 marzo 1985 n. III/2024 – si è stabilito che il subentro nell’assegnazione presuppone che la stabile convivenza degli ospiti con l’assegnatario, da un lato, figuri come residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore a quello stabilito normativamente, dall’altro, sia nota all’Ente Gestore degli alloggi e sia stata dallo stesso autorizzata (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 71).
In via di ulteriore specificazione occorre considerare, in relazione al profilo della durata della convivenza, che dalla documentazione versata in atti (risultanze anagrafiche sub doc. 5 di parte resistente) risulta che l’interessato ha collocato la propria residenza presso l’alloggio di edilizia residenziale pubblica solo nel periodo compreso tra i giorni 08.10.2003 e 30.09.2004, sicché non è documentata né la convivenza al momento del decesso della titolare, né una convivenza complessivamente superiore ad un anno, secondo quanto previsto dalla normativa suindicata.
Quanto al decreto di rilascio, va osservato che il provvedimento specifica che l’amministrazione non ha mai autorizzato il ricorrente a subentrare nella titolarità dell’alloggio e che non esiste un rapporto di locazione in corso tra l’amministrazione e il ricorrente medesimo, precisando che per tale motivo l’occupazione risulta priva di titolo.
Le considerazioni sviluppate dall’amministrazione riflettono esattamente la situazione concreta, come emergente dalla documentazione prodotta in giudizio, sicché il provvedimento di rilascio si sottrae alle suindicate censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
In tal senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’occupazione ed il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non sono idonei di per sé ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante senza titolo (cfr. Cass., sez. I, 29 settembre 2000, n. 12919; in argomento Tar Lombardia Milano, sez. III, 9 novembre 2005, n. 3967).
In ogni caso, la situazione ora ricordata consente di configurare il provvedimento di rilascio impugnato come un atto vincolato, in quanto una volta accertata la mancanza di un titolo di permanenza nell’alloggio – chiaramente emergente dalla fattispecie concreta – l’amministrazione è tenuta a disporre il rilascio dello stesso.
In tal senso, l’art. 24 del regolamento 2004 n. 1 stabilisce che "1.Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della Pubblica Amministrazione. 2. Il legale rappresentante dell’ente proprietario o dell’ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo…".
Ne deriva l’infondatezza tanto delle censure articolate con il primo ricorso, avverso il diniego di subentro, quanto di quelle articolate avvero il decreto di rilascio, mediante il secondo dei ricorsi in esame.
4) In definitiva, i due ricorsi proposti sono infondati e devono essere respinti.
Nondimeno, la particolare articolazione della situazione fattuale sottesa alla controversia consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi riuniti indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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