T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 888 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Signora S.D. dopo aver conseguito il diploma magistrale nell’indirizzo sperimentale linguistico e la laurea breve in lingue e lettere straniere è stata inserita, a domanda, nella graduatoria di circolo di istituto di III fascia del personale docente per l’insegnamento come supplente nella scuola di infanzia e di quella primaria valida per la Provincia di Milano.

La Sig.ra D. ha prestato servizio come supplente in diversi istituti della predetta Provincia fino a quando il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per la Lombardia ha emanato la circolare del 19 gennaio 2010 con la quale si invitavano i Capi di istituto a verificare se nelle rispettive graduatorie di circolo fossero iscritti candidati in possesso del diploma di maturità ad indirizzo sperimentale linguistico rilasciato da istituti magistrali statali, ed a procedere alla loro immediata esclusione non essendovi corrispondenza legale fra il predetto titolo di studio ed il diploma di maturità magistrale ai sensi del D.M. del 28/05/2009.

In data 1/03/2010 il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Usmate, nelle cui graduatorie la Sig.ra D. era iscritta, procedeva, quindi, alla sua esclusione senza darle alcun preavviso.

Avverso i predetti atti è insorta l’interessata la quale, attraverso cinque articolati motivi di ricorso deduce di possedere tutti i titoli per svolgere l’attività di insegnante nella scuola di infanzia e primaria, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Milano e dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Usmate, il diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico da essa conseguito costituirebbe a tutti gli effetti di legge un diploma di maturità magistrale.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165 del 2001 le uniche controversie relative all’impiego pubblico privatizzato che ricadono nella giurisdizione del g.a. sono quelle relative alle procedure concorsuali.

Secondo il costante orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, a cui questa Sezione con le sue più recenti sentenze si è uniformata, le procedure amministrative, da cui scaturisce la formazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti, non sono ascrivibili alla categoria dei pubblici concorsi, in quanto: manca il bando; non vi è una valutazione comparativa fra i diversi aspiranti e soprattutto manca un provvedimento di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi piuttosto di procedure di inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a precedenti concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano via via disponibili (TAR Lombardia, Sez. III, 25/01/2010 n. 155, 11/0/2010 n. 6918, 1/07/2010 n. 2695).

Si tratta, quindi, di procedure di reclutamento che, in quanto prive di natura concorsuale, non possono dar luogo a controversie di cui può occuparsi il giudice amministrativo, sussistendo rispetto ad esse la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro pubblico privatizzato

L’inammissibilità della domanda principale di annullamento si riflette anche su quella accessoria formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la quale presuppone una favorevole delibazione nel merito delle ragioni della parte che la ha proposta.

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del codice del processo amministrativo gli effetti sostanziali e processuali delle domande proposte con il ricorso in epigrafe potranno rimanere salvi qualora esse vengano riproposte innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, anche se, dalla documentazione prodotta, risulta che la ricorrente abbia già adito in sede cautelare il g.o.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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