T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 887 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 19 settembre 2008 alcuni agenti della Polizia di Stato, nel corso della loro attività di pattugliamento del territorio, assistevano ad un alterco fra il Sig. M.A. ed alcuni giovani.

Nell’annotazione redatta per l’occasione dagli agenti di Polizia si riferiva in particolare di aver visto un uomo, poi identificato nel sig. A., mentre "spingeva più volte una ragazza all’indietro, afferrandola per gli avambracci" provocando la reazione violenta di un amico che "divideva le due parti e veniva alle mani con lo stesso".

La compagnia di giovani avvisava gli agenti della polizia del fatto che il Sig. A. era armato, circostanza constatata direttamente anche da uno degli agenti intervenuto, che provvedeva a disarmare l’A..

Nel corso della verbalizzazione dell’accaduto venivano date versioni contrastanti sull’episodio in quanto da parte dei giovani veniva riferito che il Sig. A. avrebbe minacciato di morte la ragazza, mentre questi riferiva di essersi semplicemente fermato a parlare con i suoi aggressori tentando di difendersi verbalmente dalle ingiuste ingiurie che essi gli avevano proferito, ma senza minacciare alcuno.

Gli agenti della polizia rinvenivano altresì nell’autovettura del Sig. A. una bomboletta spray irritante.

A seguito della trasmissione del predetto verbale, corredato da parere del Questore, il Prefetto della Provincia di Pavia, ritenuto che il comportamento minaccioso tenuto dal ricorrente e il possesso da parte dello stesso di una bomboletta di spray irritante costituissero atti idonei a far venir meno l’affidamento nel corretto uso delle armi, faceva divieto al Sig. A. di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione o materiale esplodente, ingiungendogli di cedere o vendere quelle di cui era in possesso.

Avverso tale provvedimento ha promosso ricorso l’interessato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà illogicità sviamento.

Il Prefetto non ha tenuto conto delle circostanze evidenziate dal Sig. A. nelle sue memorie difensive, e cioè del fatto che, a seguito di un recente intervento chirurgico, egli era costretto a portare la pistola in una fascia elastica posta lungo l’addome e che la bomboletta spray rinvenuta dalla polizia nella sua autovettura non poteva considerarsi tecnicamente un’arma la cui detenzione necessitasse di autorizzazione.

2) Violazione del combinato disposto degli artt. 11, 39 e 43 del RD 773/1931.

Il divieto della detenzione di armi è stato disposto senza un’adeguata indagine sulla effettiva pericolosità del Sig. A. facendo affidamento sulle sole dichiarazioni rilasciate dai soggetti con i quali egli aveva avuto il litigio.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. R G, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre rammentare che il divieto di detenere armi adottato dall’autorità di P.S. ai sensi dell’art. 39, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 è caratterizzato da tratti significativi di discrezionalità, dato che è fondato su un giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario (Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4280).

Nel caso di specie, anche a prescindere dalla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai giovani con i quali il ricorrente aveva avuto il diverbio che ha dato origine alla vicenda, appare, tuttavia, indiscusso il fatto che egli è stato visto dalla polizia mentre, con la pistola inserita negli indumenti, spintonava una ragazza.

Tale comportamento, oggettivamente violento, appare del tutto improprio tenuto conto del fatto che a tenerlo era una persona armata che dovrebbe dimostrare, anche in circostanze critiche, un perfetto autocontrollo.

Peraltro, come affermato senza contestazioni dall’Avvocatura, risulta che il Sig. A., in passato, è stato più volte deferito alla Autorità giudiziaria per minacce e lesioni personale. E ciò conferma il giudizio di non affidabilità all’uso delle armi che sta alla base del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto, anche se sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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