T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 881 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso ritualmente notificato e successivi motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 31 marzo 2011.

2. Rileva il Collegio che, con atto depositato in data 29 marzo 2011, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia è regolare e di essa il Collegio deve dare atto.

3. Le spese possono interamente compensarsi, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA ESTINTO il giudizio per rinuncia al ricorso e COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *