T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-04-2011, n. 893 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano con il provvedimento impugnato ha revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato al ricorrente ed ha negato la conversione del medesimo in contratto di lavoro subordinato. La revoca è stata determinata dalle dichiarazioni della moglie italiana in merito al carattere simulato del matrimonio, mentre il diniego di conversione è motivato con riferimento all’art. 26 c. 3 ed all’art. 30 c.5 del T.U. Immigrazione.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dell’art. 30 c. 1 bis del D. Lgs. 286/1998 in quanto la revoca del permesso di soggiorno dello straniero coniugato con cittadino italiano potrebbe essere disposta solo se non è seguita effettiva convivenza. II) Mancanza delle garanzie partecipative con riferimento all’istanza di conversione del permesso di soggiorno, che gli avrebbe impedito di dimostrare l’esistenza di rapporti di lavoro ulteriori rispetto a quelli presentati alla Questura al momento del deposito dell’istanza.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 28 marzo 2011 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è inammissibile con riferimento alla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari per difetto di giurisdizione.

Sul ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, avendo rilievo un diritto soggettivo alla coesione familiare, secondo quanto disposto dall’art. 30 c. 6 del T.U. immigrazione.

Tale norma infatti prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede… " (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 01/02/2011 n. 332).

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

3. Il ricorso è infondato con riferimento al diniego di conversione del permesso rilasciato per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro.

L’art. 30 c.5 del D. Lgs. 28671998 stabilisce che "In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio….., il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro".

Sebbene il provvedimento impugnato faccia genericamente riferimento anche alla mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 26 c. 3 del D. Lgs. 286/1998, non sussisteva il presupposto per la conversione indicati nella prima norma citata e cioè la situazione di separazione legale. Infatti il ricorrente afferma che non sia intervenuta pronuncia di separazione legale, ma che la moglie ha solo presentato la domanda.

Ne consegue che il rigetto dell’istanza era necessitato, ma il ricorrente potrà ripresentare la domanda non appena si sia verificato il presupposto dell’avvenuta pronuncia della separazione legale.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, con riferimento alle revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari.

Lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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