T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 05-04-2011, n. 552 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente principale S.I. s.p.a. contesta con il ricorso introduttivo sia l’aggiudicazione provvisoria che quella definitiva, in favore dell’A.T.I. L.C.G.S. s.r.l. – L. s.p.a. – P. s.r.l., del servizio di ristorazione degenti e mensa dipendenti per le strutture ospedaliere di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani.

Alla procedura in esame indetta dalla stazione appaltante ASL BAT presentavano domanda di partecipazione due concorrenti: la controinteressata A.T.I. L.C.G.S. s.r.l. – P. – L. (che si classificava al primo posto con il punteggio di 86,22) e la ricorrente A.T.I. S.I. s.p.a. – S. s.n.c. (che si classificava al secondo posto con il punteggio di 81,84).

Evidenzia parte ricorrente che la Commissione di gara, ritenendo di non avere al proprio interno le competenze necessarie per le opportune valutazioni in ordine alla congruità dell’offerta dell’A.T.I. L.C.G.S. s.r.l. – P. – L., provvedeva alla nomina di un professionista esperto. Questi con la propria relazione riteneva l’offerta dell’A.T.I. controinteressata non congrua.

La Commissione quindi procedeva alla verifica della anomalia dell’offerta ed invitava l’A.T.I. L.C.G.S. s.r.l. – P. – L. ad inviare le proprie giustificazioni.

Successivamente la gara veniva aggiudicata, dapprima in via provvisoria e successivamente in via definitiva, all’A.T.I. L.C.G.S. s.r.l. – P. – L..

Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’intera procedura di gara sarebbe affetta dal vizio di incompetenza poiché da un lato veniva nominato un esperto esterno per valutare la congruità dell’offerta dell’A.T.I. controinteressata, dall’altro la Commissione non ha ritenuto di far proprie le risultanze dell’esperto, invitando la controinteressata a fornire le proprie giustificazioni.

Parte ricorrente contesta altresì il merito delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara.

Inoltre la S.I. s.p.a. con il secondo motivo del ricorso introduttivo sostiene che è stata violata la previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs 12 aprile 2006, n. 163 in quanto la regolarità contributiva dell’A.T.I. controinteressata sarebbe stata accertata soltanto in un momento successivo rispetto allo svolgimento della gara.

La ASL BAT, nel costituirsi in giudizio, eccepisce preliminarmente l’irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo.

Detta eccezione è fondata e merita accoglimento.

La P.A. resistente evidenzia che la comunicazione ex art. 79 dlgs n. 163/2006 del gravato provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato ricevuta dalla ricorrente principale S.I. s.p.a. in data 3.5.2010 (trattasi di circostanza non contestata, oltre che provata documentalmente con la produzione di parte resistente dell’8.9.2010).

Il ricorso introduttivo è stato notificato in data 11.6.2010, quindi oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 245, comma 2quinquies, lett. a) dlgs n. 163/2006 (come novellato dall’art. 8 dlgs 20 marzo 2010, n. 53 ed ora confluito nella previsione di cui all’art. 120, comma 5 cod. proc. amm.) decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 dlgs n. 163/2006.

Sul punto replica la ricorrente S.I. s.p.a. sostenendo che il bando di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva risalgono ad epoca antecedente rispetto alla data (i.e. 27 aprile 2010) di entrata in vigore del dlgs n. 53/2010; che detta disciplina non contiene disposizioni retroattive; che conseguentemente trova applicazione nella presente controversia il termine lungo di sessanta giorni; che detto termine nel caso di specie è stato rispettato.

Tuttavia va rilevato che secondo Consiglio Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759 "La disciplina introdotta dal d.lg. n. 53 del 2010, in difetto di norme transitorie, è di immediata applicazione ai giudizi in corso,…".

Nella fattispecie in esame peraltro il giudizio è stato avviato successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs n. 53/2010 per cui è sicuramente operativo il termine breve di trenta giorni, termine che parte ricorrente non ha osservato nella proposizione del ricorso introduttivo.

Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso principale di S.I. s.p.a. ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.

Deve infine dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata L.C.G.S. s.r.l. – L. s.p.a. – P. s.r.l. stante l’esito della presente controversia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiara irricevibile il ricorso principale;

2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata L.C.G.S. s.r.l. – L. s.p.a. – P. s.r.l.

Condanna la ricorrente S.I. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, liquidate in complessivi Euro. 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna la ricorrente S.I. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’A.T.I. controinteressata L.C.G.S. s.r.l. – L. s.p.a. – P. s.r.l., liquidate in complessivi Euro. 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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