Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Portogruaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.P. in ordine all’imputazione di minaccia in danno di T.A. per essere il reato, contestato come commesso in (OMISSIS), estinto per tacita remissione di querela.
Il ricorrente deduce violazione di legge nel riconoscimento della causa estintiva del reato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata, premesso che la parte offesa non compariva alla prima udienza dell’1.12.2008 e, nonostante la notifica alla stessa del verbale di rinvio contenente avviso che l’ulteriore assenza sarebbe stata qualificata come tacita remissione di querela, anche alla successiva udienza del 7.12.2009, si riteneva doversi ravvisare nel descritto comportamento della persona offesa un atteggiamento incompatibile con la volontà di perseguire penalmente l’imputato. Il ricorrente osserva che la remissione tacita della querela presuppone un comportamento extraprocessuale incompatibile con l’istanza punitiva e, come ritenuto da recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, non può viceversa essere ravvisata nella mancata comparizione in giudizio del querelante pur se qualificata come tale in una sollecitazione a comparire, trattandosi di condotta diversamente sanzionatane e semmai costituente presupposto per l’accompagnamento coattivo.
La pronuncia rammentata dal ricorrente (Sez. U, n. 46088 del 30.10.2008, imp. Viete, Rv. 241357) ha in effetti affermato il principio dell’irrilevanza della mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela, ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della parte, non costituisce quello che l’art. 152 c.p.p., comma 2, definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del querelato; nè tale deficienza naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Portogruaro.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per il giudizio al Giudice di Pace di Portogruaro.
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