Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 11-04-2011, n. 14516 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pordenone rigettava la richiesta di riesame proposta dall’avv. L.E. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso lo stesso Tribunale il 9 novembre 2010.

Nell’ambito di precedente misura cautelare riguardante l’intero studio legale del ricorrente, il PM aveva disposto, con decreto del 9 novembre 2010, il sequestro di una serie di documenti, specificati in due distinte elencazioni e cioè, nella prima, degli scritti autografi di confronto di M.M. utilizzati in originale e, nella seconda, degli scritti autografi di confronto dell’avv. L. in quanto trattasi di documenti di cui risulta accertata la provenienza dall’indagato L.E. o dalla p.o. M. M. e utilizzati in sede di consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. …. per il confronto con gli atti apparentemente compendio di contraffazione oggetto di verifica sul rilievo che la documentazione anzidetta avrebbe potuto essere successivamente utilizzata per una perizia dal giudice del dibattimento.

In sede di esecuzione del provvedimento del PM la p.g. provvedeva a sottoporre nuovamente a sequestro una parte di materiale cartaceo che, già a suo tempo sequestrato, avrebbe dovuto essere dissequestrato in esecuzione di ordinanza GIP del 3.121.2010, ed altra parte di documenti da sequestrare era appresa, il giorno successivo, direttamente da alcuni fascicoli processali presenti negli uffici della Procura.

Avverso l’anzidetta pronuncia il L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di censura di seguito indicati.

2. – Il primo motivo denuncia il mancato esame delle ragioni di censura sottoposte all’attenzione del giudice del riesame.

Il secondo eccepisce la nullità del sequestro impugnato a causa dell’illegittima sottrazione dei beni sequestrati per circa quattro mesi.

Il terzo eccepisce nullità dell’atto di sequestro quale conseguenza della nullità del sequestro disposto, genericamente ed indiscriminatamente su tutto lo studio legale.

Il quarto, nullità per violazione delle norme di cui all’art. 103 c.p.p. e per mancata autorizzazione del GIP a tale iniziativa.

Il quinto, nullità del sequestro per mancata verifica dei beni sequestrati.

Il sesto, nullità perchè avente ad oggetto beni non sequestrabili, trattandosi di beni non oggetto di reato nè ad esso pertinenti, ma tutti provenienti da uno studio legale.

3. – La prima ragione di censura è inammissibile per evidente genericità di formulazione, non risultando neppure specificati i motivi dell’istanza di riesame che sarebbero stati pretermessi dal giudice a quo.

E’ sufficiente, ad ogni buon conto, osservare che il costrutto motivazionale del provvedimento impugnato è pienamente adeguato e pertinente, al punto che ogni censura di parte, seppur non espressamente esaminata, è con esso, logicamente, incompatibile ed è da ritenere, quindi, implicitamente disattesa. La seconda censura è destituita di fondamento, tenuto conto che – come emerge dalla struttura motivazionale dell’ordinanza in esame – i documenti sequestrati erano stati già sottoposti a sequestro nell’ambito di altra misura cautelare riguardante altri reati ed erano già a disposizione dell’autorità giudiziaria, che, nell’ambito delle relative indagini, anche a mezzo di consulenza grafologica, ha ravvisato estremi di diverse ipotesi delittuose, quali il falso ed il patrocinio infedele, in relazione ai quali l’odierno misura cautelare è stata, autonomamente disposta.

Pure infondata è la terza censura – ribadita nelle note difensive indicate in premessa – in ordine alla pretesa nullità derivata dell’odierno sequestro, a cagione dell’illegittimità del sequestro a monte, dichiarata da questa Corte Suprema, con riferimento all’intero studio legale dell’avv. L., dal quale, pacificamente, i documenti sequestrati provenivano. Ed invero, la misura cautelare di cui oggi si tratta ha carattere del tutto autonomo rispetto al sequestro dello studio legale, la cui ritenuta illegittimità era dovuta al carattere indiscriminato dell’apprensione senza la necessaria specificazione dei corpi di reato o delle cose pertinenti al reato cui i beni in sequestro si riferivano. Di talchè, quella declaratoria di invalidità non può riverberare i suoi effetti sulla misura cautelare in questione, in ordine alla quale risultano specificate le ragioni probatorie e la riferibilità dei beni in sequestro alle ipotesi di reato per cui si sta procedendo. Infatti, si tratta, in parte, di documenti di cui si sospetta la falsità e, in parte, di documenti (in rapporto pertinenziale all’ipotesi di reato anzidetta), rispetto ai quali è stata, motivatamente, ritenuta la necessità come scritture di comparazione anche ai fini di successivo espletamento, nell’eventuale sede dibattimentale, di perizia grafologica. La quarta censura, relativa alla pretesa violazione delle norme di cui all’art. 103 c.p.p., è destituita di fondamento, posto che i documenti in sequestro, pur provenienti dallo studio legale, erano già a disposizione dell’autorità giudiziaria, siccome – per quanto si è detto – già acquisiti nell’ambito di altro procedimento relativo a diverse fattispecie di reato, di talchè non v’era necessità del rispetto delle richiamate forme di legge, dettate a presidio dell’attività difensiva e del luogo ove essa sì svolge.

La quinta censura è pur essa infondata, posto che i beni sequestrati risultano espressamente individuati, in funzione delle menzionate esigenze probatorie e dei relativi accertamenti istruttori.

La ritenuta infondatezza anche del sesto motivo trova, nelle motivazioni che precedono, la sua ragione giustificativa, posto che i documenti sequestrati erano certamente suscettibili di sequestro siccome motivatamente ritenuti corpi di reato o cose pertinenti al reato, pur se provenienti da studio legale.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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