Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 18-24.5.2005 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da Co.Re. nei confronti delle Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata FGVS, mentre l’accoglieva nei confronti di C.C., che condannava al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 154,94 già corrisposta.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Risulta dagli atti che il C. aveva proposto in data 20.2.2006 un precedente ricorso avverso la medesima sentenza (R.G. 7575/2006) cui successivamente aveva rinunciato con atto notificato il 4.7.2006, essendo stato il ricorso depositato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c.. E’ orientamento consolidato (cfr., ex multis, la recente Cass., Sez. 3, n. 7618/2010) che la riproposizione dell’impugnazione inammissibile o improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d’inammissibilità o improcedibilità è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

Nella specie non è intervenuta la pronuncia giudiziale di improcedibilità del primo ricorso, per cui con esso non si era consumata la facultas impugnane del ricorrente, ma detto ricorso ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare, stabilito in sessanta giorni dall’art. 325 c.p.c., comma 2 e, dunque, scaduto il 21.4.2006, con la conseguenza che il ricorso in esame, proposto solo il 7.7.2006 è tardivo. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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