Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 11-04-2011, n. 14489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, ha assolto M.M. (con la formula "il fatto non sussiste") dalla imputazione di cui all’art. 595 c.p., perchè, in qualità di condirettore e legale rappresentante della DEUTSCHE BANK spa, nell’ambito di una causa civile, in una comparsa di costituzione e risposta, offendeva la reputazione di Z.F., sostenendo che costui si sarebbe procurato documentazione bancaria con modalità in ordine alle quali erano in corso accertamenti tesi a verificare eventuali violazioni di norme penali.

Ricorre per cassazione il Procuratore della repubblica e deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 598 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione.

La predetta causa di non punibilità opera solo quando le espressioni offensive riguardino in modo diretto l’oggetto della controversia;

ciò non è accaduto nel caso in esame, in quanto i documenti dei quali Z. è stato accusato essersi appropriato non erano stati oggetto della "produzione" nel predetto giudizio civile. Per altro, le accuse mosse a Z. si erano rivelate infondate, tanto che è poi intervenuta la archiviazione.

Con una motivazione alternativa, poi, il GdP esclude comunque la responsabilità del M., in quanto lo stesso non sarebbe stato a conoscenza del contenuto della comparsa. La motivazione contrasta con altro assunto della sentenza, nel quale si afferma che l’atto era stato redatto nell’ufficio bancario del quale il M. aveva la responsabilità.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Effettivamente il GdP ha esibito una motivazione alternativa e, in alcuni passaggi, anche piuttosto confusa.

Emerge però chiaramente che la "pratica (OMISSIS)", nell’ambito della quale fu prodotta la comparsa contenente la frase relativa a Z., fu curata dall’avv. "esterno" Volpe, che aveva come referente "interno" l’avv. Trinchero, dipendente della banca. Il giudicante sottolinea che il Volpe ebbe ad ammettere che la strategia difensiva fu solo da lui ideata e posta in essere, lo stesso inoltre precisò che il mandato gli era stato conferito dal T. o da tale M., altro dipendente, evidentemente, dell’istituto bancario. Più avanti ancora il GdP scrive che ogni settore ha un suo responsabile interno e un referente interno e precisa che "responsabile del tutto, il M….non ha una competenza diretta nella gestione delle cause".

Tali affermazioni, non contestate puntualmente dall’impugnante, rendono evidente che, secondo il GdP, al M. non può essere addebitata la condotta del delitto per il quale si procede.

Invero, la responsabilità della quale si parla nella sentenza a proposito dell’imputato è quella amministrativa interna della banca, non certo quella penale, che, come è noto, è personale. bel tutto ultronee, poi, sono, ovviamente, le successive argomentazioni del giudicante in tema di esimente ex art. 598 c.p..

Tanto premesso, precisato che la corretta formula assolutoria avrebbe dovuto essere "non aver commesso il fatto", la "porzione" di motivazione inconferente va ovviamele considerata tamquam non esset.
P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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