Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 11-04-2011, n. 14487 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Catanzaro, sezione per i minorenni, con sentenza 22.10.2010, in riforma della pronunzia di primo grado (5.6.2008), ha rideterminato la pena per B.F. in mesi 9 di reclusione, confermando nel resto.

B. è imputato di concorso in lesioni aggravate e del porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di una spranga di ferro, strumento atto all’offesa (in Cosenza 21.4.2005).

Con il ricorso, il predetto deduce violazione di legge e carenze dell’apparato motivazionale, atteso che la Corte di merito ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con precedente sentenza (21.7.2007) sul presupposto che il fatto per il quale è intervenuta la sentenza impugnata fosse anteriore a quello cui si riferisce la sentenza del 2007. Ma ciò non è in quanto i fatti della precedente condanna sono avvenuti in data 31.10.2003, ma la sentenza è intervenuta un anno dopo la commissione del fatto di cui al presente procedimento.

Dunque l’imputato ha tenuto condotte devianti nel breve arco di due anni, tanto che, dopo il 2005, non si segnalano nè condanne, nè pendenze giudiziarie.

La Corte territoriale per altro giustifica la revoca anche sulla base delle presunta pericolosità sociale del ricorrente, che desume meccanicisticamente dal fatto che lo stesso ha subito condanna per rapina e lesioni e dalle modalità del fatto che è stata chiamata a giudicare. Sono dunque state disattese le direttrici ex art. 133 c.p., nè la CdA ha tenuto conto del fatto che B. corse in aiuto degli altri coimputati, del fatto che egli non adoperò la sbarra di ferro e del fatto che lo stesso appartiene a etnia rom e che dunque ha vissuto condizioni di vita individuale e familiare marcate dalla emarginazione e dal sottosviluppo culturale.

Tralasciando tali elementi, i giudici di merito hanno applicato al ricorrente la medesima pena applicata ai concorrenti maggiorenni.

Quanto ai danni alla PO, in atti non è presente alcun referto sanitario.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sulla base di quanto si legge in sentenza e di quanto lo stesso impugnante sostiene, si evince che B.: a) commise i reati di rapina e lesioni il 31.10.2003, b) per tali fatti fu condannato con sentenza 21.7.2007, c) commise i reati oggetto della sentenza oggi impugnata in data 21.4.2005, d) è stato condannato in primo grado per tali reati il 21.5.2007, con conferma in punto di responsabilità (e rideterminazione della pena) con la sentenza oggi impugnata (22.2.2010).

Dunque tra i fatti oggetto della prima condanna e quelli oggetti della seconda trascorse poco meno di un anno e mezzo. Trattasi evidentemente di reati della medesima indole (rapina e lesioni, in un caso, lesioni e porto di strumento atto ad offendere, nell’altro). Ne consegue che in realtà ricorreva la ipotesi di cui all’art. 168 c.p., comma 1, n. 1).

L’avere la CdA errato nell’indicare la norma di legge applicata, ovviamente non comporta alcun effetto, in quanto, nel caso in esame, si verte in ipotesi di revoca obbligatoria e non facoltativa.

Trattandosi di minore, deve farsi luogo, in caso di diffusione della presente sentenza, al cd. "oscuramento" dei dati, come indicato in dispositivi.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone che, in caso di diffusione della predetta sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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