T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 07-07-2010, n. 23254 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- I ricorrenti sono docenti che hanno partecipato al corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con d.m. 3 ottobre 2006, e che, avendo conseguito una valutazione inferiore al punteggio di 14/20, non hanno superato la prova colloquio prevista dalla procedura concorsuale.

1.2 – Con ricorso notificato in data 27 marzo 2008, hanno impugnato gli atti in epigrafe formulando tre motivi di ricorso, deducendo sostanzialmente l’illegittima composizione della commissioni giudicatrice del corsoconcorso e il mancato rispetto della durata temporale della prova colloquio, fissata dal bando del concorso in quarantacinque minuti.

1.3.- Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso.

1.4.- Nella camera di consiglio dell’11 maggio 2007, con ordinanza n. 2203/2007, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli impugnati provvedimenti.

1.5.- Alla pubblica udienza del 13 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento, risultando infondati i motivi formulati a sostegno dell’asserita illegittimità degli atti impugnati.

2.1.- Con il primo di detti motivi, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341 ("Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici"), statuente che le commissioni d’esame per il reclutamento dei dirigenti scolastici dovevano essere composte da tre membri di cui uno con funzione di presidente, individuato anche tra i collocati a riposo, e gli altri due scelti, uno, fra esperti di organizzazioni pubbliche o private, con competenze in campo organizzativo e gestionale e l’altro tra i dirigenti scolastici in servizio con un’anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.

Ad avviso dei ricorrenti le nomine dei componenti della commissione, proff. L.S. e A. M., sarebbero illegittime in quanto il primo, pur essendo dotato della qualifica di dirigente tecnico ed esperto di organizzazioni pubbliche o private, non era più in servizio all’epoca della convocazione risultando già collocato a riposo; condizione questa che gli consentiva di essere nominato quale presidente della commissione ma non quale componente della stessa.

Quanto poi alla nomina del prof. M., l’illegittimità della sua presenza deriverebbe dall’impossidenza dei requisiti prescritti dalla normativa non essendo egli in possesso della qualifica di dirigente scolastico in servizio con un’anzianità di almeno cinque anni nella funzione direttiva della scuola. Dal decreto di approvazione delle nomine emerge infatti che egli rivestiva la qualifica di dirigente scolastico presso il 120° Circolo didattico "M.Gandhi" di Roma ma nulla viene specificato in merito alla durata dell’incarico.

2.1.1.- I profili di censura vanno disattesi, alla stregua delle puntuali confutazioni svolte dall’amministrazione resistente con la relazione dirigenziale in data 8 maggio 2007.

Invero, la prof.ssa Signori è in possesso dei requisiti previsti, avendo maturato esperienza nel campo delle organizzazioni pubbliche e private e gestionali, attestabile dalla sua lunga carriera di ispettrice scolastica e di dirigente tecnico.

Come pertinentemente osservato ex adverso, l’esperto in organizzazioni pubbliche e private e gestionali ben può ben essere scelto tra personale esterno all’amministrazione scolastica, non rilevando la circostanza che la prevista qualità professionale del componente della commissione pertenga a soggetto collocato in pensione. L’art. 2, comma 4, del precitato D.P.C.M. si limita infatti a statuire che il componente de quo deve essere scelto "fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale", senza alcun riferimento preclusivo nei riguardi di soggetti collocati a riposo.

Quanto alla nomina del prof. M., trattasi – come debitamente documentato – di dirigente scolastico con anzianità nella carriera direttiva di ben oltre venti anni 20 anni (il precitato art. 2, comma 4, richiede "una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni"), sicché non può dubitarsi della legittimità della sua nomina in seno alla contestata commissione esaminatrice.

In proposito, è senz’altro da condividere la considerazione dell’amministrazione resistente secondo cui essa non era tenuta ad indicare nel decreto di nomina gli anni di anzianità del componente della commissione.

2.2.- Con l’ulteriore motivo di ricorso ci si duole che la commissione esaminatrice, con violazione dell’art. 10, comma 2, del bando del concorso indetto con d.m. 3 ottobre 2006, abbia dedicato alla prova concorsuale della prova colloquio per ciascun candidato un arco temporale (30 minuti) inferiore quello stabilito (45 minti).

2.2.1.- Anche tale censura non ha pregio.

La norma regolamentare di cui si assume la violazione stabilisce in "45 minuti" la durata, "di regola", della prova colloquio.

E’ agevole quindi osservare che la disposizione regolamentare non predetermina in modo rigido l’arco temporale di durata della prova colloquio, stabilendone in via tendenziale il termine di 45 minuti, nell’implicita e naturale considerazione che il relativo termine di svolgimento può oscillare (per eccesso o per difetto) in relazione all’andamento delle distinte prove d’esame.

Deve poi osservarsi che la censura viene solo prospettata (recte: ipotizzata) e non puntualmente dimostrata con riferimento agli specifici tempi di durata delle singole prove dei ricorrenti.

Del resto l’elaborazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, CdS, VI, 24 settembre 2009, n. 5725) è concorde nel ritenere che, in una procedura concorsuale, non è di norma possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (temporale nello svolgimento dell’esame) e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Va poi soggiunto che i calcoli operati, o operabili, sullo spazio di tempo destinato ai concorrenti risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati – come nel caso all’esame – in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti medesimi.

3.- Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio e gli onorari di causa seguono, come di consueto, la soccombenza e vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. IIIbis, decidendo il ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite quantificate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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