Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 11-04-2011, n. 14483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Brescia in data 18- 6-2010, confermativa di quella del Giudice di Pace della stessa città del 18-3-2009, che aveva dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all’art. 594 c.p. per aver rivolto alla ex moglie S.G. la frase "sei una ladra, sei una mantenuta".

Con l’unico motivo si assumono carenza e contraddittorietà di motivazione e violazione di legge in ordine all’esclusione dell’esimente della provocazione, lamentando come il giudice di secondo grado, dopo aver riconosciuto il carattere astrattamente provocatorio del comportamento della p.o., avesse però ritenuto che la reazione non era stata immediata, pur nel contesto di perdurante tensione tra le parti.

Il che contrasterebbe con la giurisprudenza di questa sezione che ha confermato una sentenza di assoluzione relativa a fattispecie carente del requisito della immediatezza della reazione.

Il tribunale aveva sottolineato che l’ingiuria, come risultava dagli esami testimoniali, era intervenuta la mattina successiva ad un episodio in cui l’imputato, trovando il proprio posto auto occupato dal veicolo di un vicino, M.G., autorizzato dalla ex moglie, aveva avuto per questo un diverbio con la donna, alla quale aveva rivolto ingiurie nello stato d’ira susseguente alla scoperta dell’occupazione del parcheggio, a differenza di quelle della mattina dopo, oggetto del processo, che, non collegabili più a tale fatto, erano inquadrabili nel contesto permanente dei difficili rapporti successivi alla separazione, inidoneo a dar luogo all’esimente.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Esatta premessa giuridica all’argomentare del tribunale è l’implicito richiamo al principio, asseverato da ripetute enunciazioni giurisprudenziali, secondo cui nei delitti di ingiuria e diffamazione, la scriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta ed immediata, nel perdurare dello stato d’ira, anche se il concetto di immediatezza va inteso in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, non rilevando che sia trascorso del tempo, ove però il ritardo sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa, e ferma restando, comunque, la necessità del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d’ira (Cass. 200613735, 200629384, 200732323).

Con ragione dunque si è ritenuto che, mentre le ingiurie, estranee al presente procedimento, pronunciate dall’imputato nei confronti della moglie la sera della scoperta dell’occupazione del parcheggio, costituissero reazione a tale fatto, prive di tale connotazione fossero invece quelle dell’indomani, oggetto del procedimento, in quanto intervenute a molte ore di distanza, al di fuori quindi del rapporto causale con il fatto ingiusto di cui sopra, e riferibili ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore alla base del contesto permanente dei difficili rapporti tra gli ex coniugi.

Non pertinente, poi, appare il richiamo da parte del ricorrente ad un arresto giurisprudenziale di questa sezione relativo non già all’esimente, ma all’attenuante della provocazione.

Infatti non solo il riconoscimento dell’attenuante non era stato richiesto con i motivi di appello – e non è stato chiesto ex professo neppure con il ricorso -, ma la sentenza invocata (Cass. 200512860) richiede comunque che l’accumulo di rancore esploda, anche a distanza di tempo, per effetto di un episodio scatenante, nella specie verificatosi diverse ore prima, dando luogo, come già rilevato, alla reazione ingiuriosa non oggetto del procedimento.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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