T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 07-07-2010, n. 23213 IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per ottenere la esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, indicata nei suoi estremi in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti agli aumenti relativi al servizio prestato all’estero nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi con condanna del convenuto Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Riferiscono i ricorrenti che la suindicata sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e ai competenti Uffici Scolastici Provinciali con contestuale diffida ad adempiere e che avverso la stessa non è stato proposto appello. Poiché sono trascorsi i termini per la sua esecuzione senza che l’Amministrazione intimata abbia ancora ottemperato, i ricorrenti chiedono che questo Tribunale emetta le statuizioni di competenza per la esecuzione della più volte citata sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma ivi compresa la nomina di un Commissario "ad acta".

Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti dell’Amministrazione della P.I. (Ministero e rispettivi Uffici Scolastici Provinciali indicati in epigrafe) costituitasi in giudizio.

Della proposizione del ricorso è stata comunque data, ai sensi dell’art. 91 del R.D. 642/1907, comunicazione al Ministero Istruzione e Ricerca mediante trasmissione allo stesso di copia del ricorso con racc.ta A.R. effettuata a cura della Segreteria della Sezione.

In esito ad una istruttoria, che è stata disposta da questa Sezione anche per altri ricorrenti, diversi dagli attuali istanti, che avevano instaurato separati giudizi di ottemperanza tutti venuti alla stessa Camera di Consiglio è stato reso noto la già avvenuta emissione dell’ordinativo di pagamento degli importi cui la interessata aveva diritto essendo stata già effettuata la ricostruzione di carriera con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, soltanto in favore della insegnante Scagliarini Sandra agente in ottemperanza con il ricorso (diverso dal presente) contrassegnato con il n. 8829/08, la quale ha in tal modo ottenuto l’integrale soddisfacimento della pretesa per la quale lo stesso giudizio ottemperativo aveva instaurato.

Per tale ragione con apposita sentenza emessa nei soli confronti della sunnominata insegnante, viene dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al giudizio di ottemperanza dalla stessa instaurato.

Nei confronti degli attuali ricorrenti (come pure di altri insegnanti che avevano instaurato distinti giudizi di ottemperanza con i ricorsi n. R.G. 8831/08 e n. R.G. 8832/08 è stato invece resa nota la ancora attuale pendenza del procedimento diretto a dare esecuzione alle sentenze di cui trattasi.

Tanto, in particolare per quanto concerne gli istanti di cui al presente ricorso n. R.G. 8833/08, secondo quanto reso noto dall’ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in esito alla suindicata richiesta istruttoria, da cui risulta la attuale non ancora avvenuta emanazione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – per la quale i ricorrenti agiscono ora in sede di ottemperanza.

Va peraltro rilevato che la stessa sentenza emessa in primo grado dalla Sezione del Lavoro, benché spedita in forma esecutiva in forza della provvisoria esecutività delle sentenze del giudice di primo grado in funzione di giudice del Lavoro (art. 431 cod. proc. Civ. – 1° comma) non era tuttavia ancora passata in giudicato all’atto della notificazione all’Amministrazione della diffida di cui all’art. 90 del Reg. proc. Cons. St. (da intendersi richiamato dall’art. 19 l. TAR) la quale è richiesta, a pena di inammissibilità, quale condizione per instaurare il giudizio di ottemperanza.

E’ noto al riguardo che soltanto le sentenze passate in giudicato possono divenire oggetto di procedimenti dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la esecuzione, ove trattasi di sentenze emesse in sede di giurisdizione diverse da quella amministrativa, non essendo prevista per tali casi, come invece previsto dall’art. 33 – V comma – l. TAR per le sentenze dei TT.AA.RR. non sospese dal C.d.S. la esecuzione di sentenze emesse in primo grado e perciò non ancora passate in giudicato.

Il Collegio ritiene peraltro applicabile la regola, già ammessa in giurisprudenza per finalità di economia processuale della ammissibilità del procedimento del giudizio di ottemperanza instaurabile per le sentenze passate in giudicato, anche nelle ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, la sentenza il passaggio in giudicato abbia successivamente acquisito e comunque prima che il giudizio di ottemperanza sia definito.

D’altro canto l’Amministrazione cui è stato rivolto l’atto di diffida ha sempre manifestato la volontà di dare esecuzione alla sentenza del giudice del Lavoro che non è stata ancora eseguita solo per dichiarati motivi di attuale pendenza delle procedure in favore dei ricorrenti.

Sta di fatto che questi ultimi tuttora anche dopo la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso inviata a questo Tribunale, non hanno ancora ottenuto la esecuzione della più volte citata sentenza del giudice del Lavoro.

Il Collegio è chiamato perciò ad adottare le statuizioni di propria competenza necessarie per la esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma n. 7675/07.

A tal fine va assegnato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso ed all’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica ove preventivamente eseguita dalla parte interessata) affinchè si adoperino, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e interessando all’uopo tutti gli uffici competenti, a che sia data integrale esecuzione alla sentenza n. 7675/07 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del Lavoro tenuto conto che la stessa sentenza è stata pronunciata con dispositivo di condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di servizio prestato all’estero.

Per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione decorso il termine alla stessa assegnato, si dispone sia da ora la nomina di Commissario "ad acta" nella persona del dott. Carlo Talice magistrato amministrativo a riposo, affinchè provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, alla adozione di tutti gli atti che si rendano necessari per la esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale Civile (Sez. Lavoro) e per la corresponsione degli importi ai ricorrenti spettanti per effetto delle statuizioni contenute nella stessa sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma.

Assegna all’uopo allo stesso Commissario l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta) per l’espletamento del suo mandato.

Sarà successivamente determinata, a recezione di Relazione sulla eventuale attività compiuta dal Commissario "ad acta" la liquidazione degli onorari allo stesso spettanti per la esecuzione del suo mandato mentre vanno poste a carico dell’Amministrazione le spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore dei ricorrenti nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe dispone come in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese relative al presente giudizio che si liquidano nella complessiva misura di Euro. 2.400 (duemilaquattrocento) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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