Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-04-2011, n. 2134 Trasferimento del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce, l’attuale appellante impugnava il provvedimento del 1 dicembre 2003 n.82564 con il quale il Comandante regionale della Guardia di finanza aveva respinto la sua istanza di trasferimento avanzata dall’interessato ai sensi dell’art. 33 della legge n.104 del 1992.

Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, in servizio dal 4 gennaio 2011 presso il Comando Tenenza di Manduria (TA) e residente in Zollino, luogo di residenza dei suoi genitori, faceva presente che i due centri non erano adeguatamente collegati, con difficoltà ad assistere i due genitori. Faceva anche presente che la madre Catalano Leta Anna in data 16 ottobre 2002 era stata dichiarata portatrice di handicap grave dalla competente Commissione medica mentre il padre, nato nel 1933, in data 7 dicembre 2001 era stato riconosciuto a sua volta invalido al 75%.

Pertanto, essendo il dipendente militare l’unico soggetto in grado di assistere continuativamente la madre, egli presentava istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge 104 del 1992, che il Comando respingeva, ritenendo carente il requisito della esclusività della attività assistenziale, potendo questa essere garantita da altri congiunti residenti in loco e in particolare dal marito dell’inferma. Dagli accertamenti effettuati, infatti, risultava che il padre era munito di autonomia e circolava da solo in auto.

Avverso tale diniego venivano proposti i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in particolare sottolineando la esclusività della assistenza e la impossibilità di prestarla da parte del padre, anch’egli abbisognevole di assistenza; inoltre, il ricorrente assumeva eccesso di potere perché le precedenti domande erano state rigettate per assenza di posti vacanti, mentre in presenza di disponibilità di posti, il rigetto veniva motivato per mancanza del requisito della esclusività.

Il ricorso veniva rigettato dal giudice di prime cure, ritenendo, quanto alla esclusività, che il padre del ricorrente, pur invalido al 75%, non era nella impossibilità assoluta di prestare assistenza alla moglie, visto che egli, da accertamenti esperiti dal Comando Provinciale di Lecce, risultava circolare "autonomamente" con la propria vettura; inoltre, la nuora della disabile, moglie del ricorrente, si trovava anch’ella nella condizione di assistere la suocera, in quanto residente nel medesimo Comune, mentre l’impossibilità di assistenza in capo alla suddetta nuora e non poteva essere dimostrata dalla circostanza, solo addotta peraltro, della patologia consistente nella "idrosadenite suppurativa".

Quanto al secondo motivo di ricorso, il primo giudice osservava che, in assenza di posti, l’amministrazione si era correttamente limitata a fare riferimento a tale primo e assorbente motivo ostativo, il che non escludeva la possibilità della esistenza di ulteriori motivi negativi.

Avverso tale sentenza propone appello il medesimo signor C. S., deducendo in sostanza la erroneità della pronuncia di prime cure, sostenendo sussistere i requisiti di legge di cui al richiamato art. 33, e in particolare rappresentando la sussistenza dei requisiti della esclusività e della continuità nella assistenza alla madre disabile.

Dalla situazione familiare emersa entrambi i genitori risultavano portatori di handicap e soltanto egli era in grado di assistere la madre.

Non si poteva pretendere che il padre, anch’egli invalido, fosse in grado di prestare assistenza alla moglie disabile.

Si è costituita l’appellata amministrazione statale chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Dalla nota del 20 febbraio 2004 menzionata dal giudice di primo grado, non adeguatamente smentita ai fini del presente giudizio, risulta che il reparto di Lecce, nel riferire l’esito degli accertamenti effettuati, faceva conoscere che il signor C. V., padre dell’ispettore, era "stato notato circolare in paese, alla guida della propria autovettura".

Sotto un primo e assorbente profilo, difetta quindi il requisito della esclusività dell’assistenza.

Il Collegio fa notare che l’appello, in ordine al requisito della esclusività, oltre a non riuscire a sovvertire quanto sostenuto dal primo giudice in ordine alla autonomia del padre, marito della disabile, non si premura di contestare la possibilità, anch’essa invocata dal primo giudice, di assistenza da parte della moglie del ricorrente, nuora della disabile da accudire.

Pertanto, in definitiva, risulta che almeno altre due persone erano in grado di assistere la disabile, madre del ricorrente, il padre del ricorrente, marito della disabile e la moglie del ricorrente, nuora della disabile.

L’istanza di trasferimento prevista dalla legge 104 del 1992 spetta soltanto quando risulti la esclusività e la continuità della assistenza da parte del richiedente, per l’assenza di altri familiari – che ne abbiano la materiale possibilità – tenuti a prestare gli obblighi di assistenza (così, Consiglio di Stato, IV, 2 marzo 2010, n.1218).

Solo in presenza della prestazione, da parte del dipendente, di un’assistenza continua ed esclusiva ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità si rende possibile, da parte dell’amministrazione, la concessione del beneficio ex art.33 l.5 febbraio 1992 n.104, salvaguardandosi così la situazione di fatto dedotta dal dipendente richiedente, a prescindere dalla astratta possibilità che altri congiunti siano o avrebbero potuto essere in grado di prestare anch’essi assistenza alla persona disabile (Consiglio Stato, VI, 27 luglio 2007, n.n.4182).

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

A causa della particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del presente grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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