Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 11-04-2011, n. 14478 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento in data 17-2-2010 confermativa di quella del Tribunale di Trento del 19-1-2009, che aveva dichiarato il predetto responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis c.p. (possesso di carta di identità falsa), 489 c.p. (uso di patente di guida falsa), 116 C.d.S., commi 13 e 18 (guida senza patente), infliggendogli la pena di nove mesi di reclusione in relazione ai primi due reati in continuazione (violazione più grave il reato di cui all’art. 497 bis), di Euro 2000,00 di ammenda per la contravvenzione, e revocando ex art. 168 c.p. la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 26-12-2005 del Tribunale di Rovereto.

1) Con il primo motivo si assumono erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e all’art. 164 c.p., comma 4.

La corte d’appello avrebbe motivato la conferma della sentenza di primo grado sul punto della revoca della precedente sospensione condizionale, con una inversione di prospettiva, limitandosi a rilevare l’assenza di elementi atti a far formulare la prognosi di non reiterazione del reato, in assenza di deduzioni e rappresentazioni al riguardo da parte del prevenuto, mentre avrebbe dovuto indicare eventuali elementi negativi, contrari alla seconda concessione del beneficio.

2) Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla conferma dell’entità della pena inflitta per la contravvenzione, addirittura ritenuta dai giudici di appello non oggetto di impugnazione, mentre il gravame aveva investito l’intero trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

1) La motivazione della corte d’appello in ordine alla conferma della revoca della precedente sospensione condizionale della pena (nella specie revoca di diritto, essendo stato commesso un altro delitto nei cinque anni dalla condanna a pena sospesa), che fa perno sull’assenza di motivi di prognosi favorevole, si sottrae alla censura di vizio di legge e di mancanza di motivazione, essendosi il ricorrente limitato a dolersi della mancata indicazione dì elementi contrari a tale prognosi, senza peraltro precisare quali elementi -tuttora ignoti- avrebbero dovuto indurre alla seconda concessione del beneficio, in presenza di una causa di revoca di diritto del primo.

La pronuncia di questa corte richiamata nel ricorso – Cass. Sez. 1^ 26484/2004 – non è pertinente, essendo relativa al diverso caso, oggetto di impugnazione del procuratore generale, di concessione del beneficio con motivazione generica circa la sussistenza dei relativi requisiti.

2) Quanto poi al mancato esame della doglianza relativa all’entità della pena inflitta per la contravvenzione, basterà rilevare che, a fronte di una pena base di Euro 3000,00 di ammenda stabilita dal primo giudice, di poco superiore al minimo (essendo quella edittale compresa tra Euro 2.257,00 ed Euro 9.032,00), ridotta poi di un terzo per il riconoscimento di attenuanti generiche, la corte d’appello, nell’esprimere un giudizio di mitezza della pena inflitta per i delitti ritenuti in continuazione, ha implicitamente espresso una valutazione di congruità del complessivo trattamento sanzionatorio, con motivazione che si sottrae quindi alla censura del ricorrente.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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