T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 189 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con nota prot. 9 maggio 1987, n. 5098, U.s.l. n. 5 di Montalbano Jonico richiedeva alla Regione Basilicata l’autorizzazione ad indire un concorso pubblico per la copertura di un posto di agente tecnico idraulico resosi vacante e disponibile presso l’Ospedale di Tinchi.

Con deliberazione 2 giugno 1987, n. 2588, la Regione Basilicata autorizzava la U.s.l. di Montalbano Jonico ad indire il concorso.

Con successiva deliberazione 28 dicembre 1990, n.1513 il Comitato di gestione della Usl decideva di procedere all’assunzione diretta tramite richiesta alle sezioni circoscrizionali per l’impiego di una unità iscritta negli appositi elenchi con la qualifica di idraulico.

Con atto 9 novembre 1991, n. 13217 il Presidente della Commissione rendeva noto che in data 14 novembre 1990 si sarebbe svolta la prova di selezione per l’avviamento al lavoro ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 e del DPCM 27 dicembre 1988 di un agente tecnico idraulico.

La la U.s.l. di Montalbano Jonico con deliberazione 2 aprile 1992, n. 507, approvava i verbali della Commissione e dichiarava il sig. L. idoneo all’assunzione in qualità di "operatore tecnico idraulico", immettendolo in servizio nel V livello retributivo.

Con nota 8 maggio 1992, n. 4930, la U.s.l. di Montalbano Jonico, facendo riferimento alla deliberazione G.R. 2 giugno 1987, n. 2588, con la quale la U.s.l. stessa era stata "autorizzata alla copertura di 1 posto di operatore Tecnico idraulico vacante nella pianta organica provvisoria della Usl n. 7 di Montalbano Jonico", chiedeva alla Regione l’autorizzazione a procedere all’assunzione del sig. L., "in deroga al divieto di cui alla legge finanziaria 412/91".

La Regione con delibera di G.R. 15 giugno 1992, n. 4176, "vista la propria precedente deliberazione n. 2588 del 2 giugno 1987," e "vista la nota n. 4930 dell’ 8 maggio 1992," autorizzava la Usl "ad assumere l’idoneo alla selezione per la copertura di 1 posto di operatore tecnico idraulico".

Con deliberazione 2 settembre 1992, n. 1174, la U.s.l. di Montalbano Jonico prendeva atto dell’assunzione in servizio del sig. L. L. con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1992 nella posizione funzionale di "operatore tecnico idraulico" presso l’ospedale civile di Tinchi.

Con deliberazione 20 dicembre 1995, n. 1095, la U.s.l. n. 5 di Montalbano Jonico disponeva la rettifica dell’inquadramento giuridico ed economico del sig. L. ed il reinquadramento dello stesso a decorrere dal 1 settembre 1992 nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi tecnico economali (ex agente tecnico) con trattamento economico corrispondente al III livello retributivo.

La rettifica dell’inquadramento era fondata sulle seguenti motivazioni: a) il posto resosi vacante era quello di "agente tecnico idraulico" e l’autorizzazione regionale all’indizione della procedura concorsuale si riferiva a tale posizione funzionale; b) nella delibera 2 aprile 1992, n. 507, era stato fatto erroneamente riferimento alla qualifica di "operatore tecnico idraulico" con l’attribuzione del V livello retributivo, anziché alla posizione funzionale di ex agente tecnico ("ausiliario specializzato addetto ai servizi tecnico economali- idraulico") con il trattamento economico del III livello retributivo; c) la Usl di Montalbano Jonico con delibera 1992, n. 4930 aveva erroneamente richiesto alla Regione l’autorizzazione all’assunzione di un "operatore tecnico idraulico".

2.- Avverso la deliberazione di rettifica dell’inquadramento il sig. L. ha proposto ricorso notificato in data 17 febbraio 1996 e depositato in data 7 marzo 1996, chiedendone l’annullamento.

2.1.- Con un unico articolato motivo di ricorso è affermata l’illegittimità del provvedimento di rettifica e reinquadramento per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 87, n.56 ed inoltre per violazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria.

Ad avviso del ricorrente la sua assunzione troverebbe fondamento unicamente nelle disposizioni di cui all’art. 16 della legge 56/87 in virtù del quale le unità sanitarie locali possono assumere direttamente, previa selezione, senza la prescritta autorizzazione regionale di cui all’art. 9 della legge n. 207 del 1995. Di conseguenza alcun rilievo avrebbe potuto essere attribuito all’autorizzazione regionale n. 2588 del 1987 che aveva autorizzato l’assunzione di un "agente tecnico idraulico". Secondo la ricostruzione del ricorrente tale autorizzazione non avrebbe avuto alcun seguito, atteso che la U.s.l. non ha provveduto ad indire alcun concorso per titoli ed esami, ma ha provveduto all’assunzione a norma dell’art. 16 della legge 56/87, che consente di avviare al lavoro soggetti per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità.

3.- In data 13 marzo 1996 si è costituita la U.s.l. n. 5 di Montalbano Jonico, affermando la legittimità della delibera impugnata, poiché il posto resosi vacante e per il quale era stata disposta l’autorizzazione all’assunzione era quello di agente tecnico e non quello di operatore tecnico idraulico.

4.- Con ordinanza collegiale 21 marzo 1996, n. 186 la domanda cautelare è stata respinta.

5.- Con memoria del 24 gennaio 2011 il ricorrente, tramite il nuovo difensore Avv. Alessandro Panunzio, oltre a ribadire le censure già formulate ha dedotto altresì le seguenti ulteriori doglianze.

5.1.- In primo luogo ha affermato la illegittimità della delibera di rettifica dell’inquadramento, poiché a norma dell’art. 52 del d.p.r. 7 settembre 1984, n. 821, le mansioni di idraulico non erano riconducibili a quelle di agente tecnico, ma a quelle di "operatore tecnico" inquadrato nel IV livello ex art. 37 d.p.r. 25 giugno 1983, n. 348 e art. 43 del successivo d.p.r. 20 maggio 1987, n. 270. L’amministrazione avrebbe dovuto pertanto adeguare la pianta organica, eliminando il posto di agente tecnico ed inserendone uno di operatore tecnico.

Ed inoltre nell’art. 40 del d.p.r. 384/90 (nella versione vigente all’epoca di assunzione del ricorrente) le mansioni di idraulico, prima riconducibili al generico profilo di operatore tecnico, sono state ricomprese nello specifico profilo professionale di "operatore tecnico impiantista idraulico", collocato al V livello. Tale previsione normativa spiegherebbe, ad avviso del ricorrente, le ragioni dell’originario inquadramento del L. nel V livello di "operatore tecnico idraulico".

5.2.- In secondo luogo il L. deduce, quale ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento di rettifica, l’omesso annullamento in autotutela dell’intera procedura di selezione indetta a norma dell’art. 16 della legge n. 28 febbraio 1987, n.56, per l’assunzione di un "operatore tecnico idraulico", sicchè a fronte di una selezione per operatore tecnico idraulico il ricorrente risultava essere inquadrato come agente tecnico.

5.3.- Infine è dedotta la illegittimità parziale dell’impugnata delibera di reinquadramento per violazione dell’art. 2126 c.c. laddove dispone il recupero delle somme corrisposte quale operatore tecnico idraulico e ciò in virtù del fatto che il sig. L. dalla data di assunzione (1 settembre 1992) sino alla delibera di reinquadramento (20 dicembre 1995) aveva espletato le mansioni proprie di tale profilo professionale.

6.- All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

7.In via preliminare occorre precisare che l’azione proposta, tesa all’annullamento della rettifica dell’inquadramento, non è di accertamento per l’ottenimento di un diverso inquadramento, in quanto il dipendente pubblico che contesta il provvedimento di rettifica dell’inquadramento, espressione della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione, vanta una posizione non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo.

Il provvedimento di inquadramento (o di rettifica dell’inquadramento già disposto) è infatti atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione.

Ciò premesso, il Collegio rileva l’inammissibilità delle censure proposte con memoria depositata in data 24 gennaio 2011 ed illustrate sopra ai par. 5.1., 5.2., 5.3., con le quali il ricorrente introduce nuovi motivi di gravame, non dedotti né ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso originario, che introducono nuovi elementi di giudizio in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale prescritto per la impugnazione degli atti amministrativi.

8.L’esame dal ricorso deve essere pertanto circoscritto all’unico articolato motivo di gravame prospettato nel ricorso introduttivo.

8.1.- A norma dell’art. 9 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, recante "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", l’assunzione in servizio è disposta dall’unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione oppure per chiamata diretta per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi.

L’art. 9 cit. prevede inoltre che "la regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto personale".

I requisiti per procedere al reclutamento del personale da parte delle unità sanitarie locali sono quindi due: a)l’autorizzazione regionale; b) la vacanza del posto in organico.

Nella fattispecie, in conformità alla disposizione normativa appena citata, la U.s.l. di Montalbano Jonico rappresentava alla Regione l’esigenza di copertura di due posti divenuti vacanti presso i propri presidi ospedalieri a seguito di trasferimenti dei titolari.

La Regione, con la delibera di G.R. n. 2588/1987, autorizzava la U.s.l. a procedere alla copertura, tramite concorso pubblico, del posto di "agente tecnico- idraulico" resosi vacante in pianta organica.

Orbene, la circostanza che l’assunzione per il posto da ricoprire fosse stata effettuata- come effettivamente lo è stata- non più tramite concorso pubblico, ma tramite reclutamento attraverso liste di mobilità e di collocamento, non sta a significare, come ritenuto dal ricorrente, che la U.s.l. avrebbe potuto prescindere dall’autorizzazione regionale per avviare le procedure di reclutamento del personale né tanto meno che avrebbe potuto assumere un dipendente per una qualifica superiore rispetto a quella resasi vacante di "agente tecnico idraulico".

Né a sostegno dell’illegittimità della rettifica dell’inquadramento può sostenersi che la Commissione nominata per la selezione del personale abbia proceduto alla selezione del ricorrente valutandone l’idoneità quale "operatore tecnico idraulico", in virtù dell’ isolato riferimento a tale qualifica contenuto nel verbale 10 marzo 1992, che costituisce evidentemente frutto di errore.

Al riguardo, ciò che rileva ai fini del corretto inquadramento è la delibera del Comitato di gestione della U.s.l. n. 1513/1990 recante l’ indizione della procedura di avviamento al lavoro per la copertura di un posto di "agente tecnico idraulico", nonché il successivo atto 9 novembre 1991, n. 13217, con il quale il Presidente della Commissione rendeva noto l’avvio della procedura di selezione per l’avviamento al lavoro ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87 di un "agente tecnico idraulico".

Si rivela pertanto inconferente il rilievo formulato dal ricorrente teso ad avvalorare la tesi che la selezione fosse stata espletata per la qualifica di "operatore tecnico idraulico" sulla base della deliberazione n. 507/1992 di presa d’atto dei verbali della Commissione che aveva proceduto alla selezione, trattandosi proprio della delibera oggetto di rettifica, con riferimento alla quale l’amministrazione intimata precisava di aver erroneamente fatto riferimento alla posizione di "operatore tecnico idraulico", con conseguente erroneo inquadramento nel V livello retributivo.

Né può rilevare l’errore trasmesso a cascata dalla deliberazione 2 aprile 1992, n. 507, sugli atti successivi che la presupponevano, quali l’atto n.1174/1992 con il quale l’amministratore straordinario della U.s.l. disponeva l’assunzione del L. e l’ autorizzazione all’assunzione del L. disposta dalla Giunta regionale in data 15 giugno 1992, n. 4176; quest’ultima delibera, peraltro, richiamava la precedente deliberazione n. 2588/1987, che autorizzava alla copertura di un posto di "agente tecnico idraulico" e tale espresso riferimento conferma la divergenza tra quanto voluto e quanto in realtà dichiarato e quindi l’errore ostativo in cui è incorsa l’amministrazione.

8.2.Va infine evidenziato che la tesi della parte ricorrente, secondo la quale la selezione per l’avviamento al lavoro sarebbe stata espletata per la posizione di "operatore tecnico idraulico", con la conseguente attribuzione del V livello retributivo, trova un insormontabile ostacolo in punto di diritto, poiché la deroga prevista dall’art. 16, L. 28 febbraio 1987 n. 56, alle modalità d’assunzione senza concorso dei dipendenti pubblici opera soltanto per posizioni per le quali non sia richiesto un titolo superiore a quello della scuola dell’obbligo e quindi non può applicarsi per la copertura di posti superiori al IV livello retributivo.

9.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso, così come prospettato, deve essere respinto.

10.- Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, in ragione dell’errore in cui è incorsa l’amministrazione, che ha ingenerato nel ricorrente l’erronea convinzione di dover essere inquadrato nella superiore qualifica.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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