T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 188 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 11 gennaio 1996 successivamente depositato in data 31 gennaio 1996 il Sig. P.I. ha impugnato il provvedimento 16 novembre 1995, n.26669 dell’Ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione di Melfi, che rigettava il ricorso da lui proposto per il mancato riconoscimento dell’anzianità di iscrizione nella lista di collocamento, sull’assunto che ai fini della conservazione dell’anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupati dovesse tenersi conto, non delle giornate di lavoro svolte, quanto della durata dei contratti di lavoro stipulati dal lavoratore.

1.1.- In punto di diritto il sig. Iurillo lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato che sarebbe inficiato da eccesso di potere e da violazione dell’art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in virtù del quale al fine della conservazione della prima classe di iscrizione nelle liste di disoccupazione non bisogna tener conto dei periodi di attività svolti dal disoccupato inferiori a quattro mesi. L’ufficio avrebbe, pertanto, errato nell’interpretazione della norma, facendo riferimento alla durata del contratto, anziché al periodo di lavoro effettivamente svolto.

2.- In data 3 febbraio 1996 si è costituito in giudizio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale, con memoria depositata in data 19 gennaio 2011 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso nel merito, richiamando le deduzioni formulate dall’Ufficio provinciale del lavoro con nota 16 marzo 1996, n. 3470.

3.- Con atto depositato in data 22 giugno 2007 si sono costituiti per la prosecuzione del giudizio i signori D.I., D.I., P.I. e M.D.P., quali eredi del sig. P.I., deceduto in data 26 aprile 2003.

4.- Con ordinanza collegiale n. 197/1996 la domanda cautelare è stata accolta.

5.- All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1.- In via preliminare, l’amministrazione intimata eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

1.1.- L’eccezione è fondata.

Come è noto, l’individuazione della giurisdizione va determinata con riferimento all’oggetto della domanda, identificabile in base al criterio del "petitum" sostanziale, indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.

1.1.1.- In materia di iscrizione nelle liste dei disoccupati e di avviamento al lavoro, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno affermato che: "L’iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e, quindi, l’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cassazione civile, sez. un., 23 novembre 2007, n. 24400; sez. un. 28 maggio 2007 n. 12348, sez. un. 19 agosto 2003 n. 12096; Cassazione civile, sez. un. 19 agosto 2003, n. 12096; Sez. un. 26 novembre 1996 n. 10489; Sez. un. 17 dicembre 1999 n. 911).

La controversia in esame concerne l’accertamento del diritto del sig. P.I. alla conservazione della prima classe di iscrizione nelle liste di collocamento in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale prevede che sono classificati nella prima classe: "i lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell’anno solare ".

Orbene, la questione oggetto della presente controversia trova la sua disciplina nell’art. 10, primo comma, legge n. 56 del 1987 cit., il quale individua presupposti oggettivamente determinati o determinabili che determinano la conservazione dell’iscrizione e che non comportano né esercizio di discrezionalità né alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e quindi dell’esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Ne consegue la cognizione del giudice ordinario sulla questione, né può affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo per il solo fatto che la domanda contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell’atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507).

1.1.2.- Ed infine la giurisdizione del giudice ordinario è ravvisabile anche alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 5 luglio 1999, n. 18, che afferma il principio in base al quale la distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con riferimento alla finalità perseguita dalla norma alla quale l’atto si collega, di modo che "…quando risulti, attraverso i processi interpretativi, che l’ordinamento abbia inteso tutelare l’interesse pubblico, alle contrapposte posizioni sostanziali dei privati non può che essere riconosciuta una protezione indiretta, che, da un lato, passa necessariamente attraverso la potestà provvedimentale dell’amministrazione e, dall’altro, si traduce nella possibilità di promuovere, davanti al giudice amministrativo, il controllo sulla legittimità dell’atto". Ciò in quanto "la posizione di interesse legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività; il diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione trova, invece, fondamento in norme che, nella prospettiva della regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico dall’amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale".

Nella fattispecie, infatti, non viene in questione un potere dell’amministrazione rivolto alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico, in quanto l’art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, disciplina la formazione delle classi di iscrizione nelle liste di collocamento con previsioni poste a tutela immediata e diretta del lavoratore, a tutela della sua anzianità di iscrizione, che costituisce criterio di precedenza per l’avviamento al lavoro.

2.- In ragione di tutte le considerazioni svolte, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della "translatio iudicii" (Cassazione civile, sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n.77), disciplinato dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ora codificato nel codice del processo amministrativo all’art. 11, il quale dispone che, allorquando il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

3.Tenuto conto della non agevole individuazione del criterio discretivo della giurisdizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto giurisdizione e per l’effetto rimette le parti dinanzi al Giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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