T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 187 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

anni, per la controinteressata Società Cooperativa C.T.;
Svolgimento del processo

Con Determinazione n. 397 dell’8.11.2007 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene ambientale ed ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale.

Il Bando di gara (pubblicato nell’Albo Pretorio dal 14.11.2007 al 7.1.2008, nella GUCE, nella GURI e sulla stampa a diffusione nazionale e regionale) prevedeva:

1) l’importo a base di gara di 1.750.000,00 Euro oltre IVA, pari ad un canone annuo di 350.000,00 Euro oltre IVA;

2) la durata dell’appalto di 5 anni, con la condizione risolutiva anticipata del contratto, nel caso in cui l’ATO competente per zona individui il gestore unico del servizio, senza che l’appaltatore potesse pretendere compensi per qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni;

3) il termine perentorio delle ore 13,00 del 7.1.2008 per la presentazione delle offerte;

4) la cauzione provvisoria di 35.000,00 Euro, pari al 2% dell’importo a base di gara;

5) la possibilità dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.Lg.vo n. 163/2006;

6) i requisiti generali di ammissione alla gara: a) l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (ex Albo Gestori Rifiuti) per: la Categoria 1, Classe E; la Categoria 2, Classe E; la Categoria 3, Classe F; la Categoria 4, Classe F; la Categoria 5, Classe F; b) l’iscrizione alla CCIAA per l’attività coincidente con quella oggetto dell’appalto; c) l’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti l’autotrasporto di cose per conto terzi, "senza vincoli e limiti"; d) l’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione, prevista dalla normativa antimafia di cui all’Allegato 1 del D.Lg.vo n. 490/1994; e) l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ex artt. 32 ter e 32 quater C.P.; f) l’assenza delle cause di esclusione, previste dall’art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006; g) l’adempimento degli obblighi, previsti dalla L. n. 68/1999; h) non essersi avvalso dei piani di emersione del lavoro sommerso;

7) i requisiti di capacità economicofinanziaria di ammissione alla gara: a) l’aver realizzato nel triennio 2004/2006 un fatturato globale non inferiore ad una media annua di 700.000,00 Euro e l’aver realizzato in ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 un importo non inferiore a 350.000,00 Euro, relativo all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto in esame; b) almeno due referenze bancarie;

8) come requisito di capacità Tecnica organizzativa di ammissione alla gara l’aver effettuato nel triennio 2004/2006 un servizio analogo in un Comune o in un Consorzio di Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;

9) il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi e criteri di valutazione: a) l’attribuzione di massimo 25 punti per le caratteristiche tecnicoqualitative; b) massimo 25 punti per caratteristiche del Piano Attuativo; c) massimo 50 punti, per il prezzo, da determinarsi in base alla seguente formula matematica: moltiplicazione per 50 del risultato della divisione tra il miglior prezzo offerto dai concorrenti (al quale sarebbero stati assegnati 50 punti) ed il prezzo offerto da ogni singolo concorrente;

10) per la verifica di congruità di tutte le offerte sospettate di anomalia, come individuate ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 16372006, veniva stabilita la sanzione dell’esclusione, nel caso in cui "le giustificazioni siano prodotte oltre i termini (non superiori a giorni 10) o siano ritenute non accettabili o insufficienti";

11) a pena di esclusione dalla gara, doveva essere allegata all’offerta la prova dell’avvenuto pagamento del contributo di 80,00 Euro in favore dell’Autorità di Vigilanza;

12) l’appalto sarebbe stato aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se valutata e/o giudicata congrua.

Ill Disciplinare di gara dettagliatamente indicava le modalità di confezionamento dell’offerta (in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovevano essere incluse 4 buste, parimenti sigillate e controfirmate,, contenenti: a) la documentazione amministrativa); b) la documentazione per la valutazione delle caratteristiche tecnicoqualitative; c) il Piano Attuativo; d) l’offerta economica, con l’indicazione del ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara e l’importo in cifre ed in lettere del canone annuo offerto: l’offerta doveva essere "corredata dalle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 86 D.Lgv.o n. 163/2006".

Inoltre disponeva che nella seduta pubblica di apertura delle buste, contenenti la documentazione amministrativa, si sarebbe proceduto al sorteggio del 10% dei concorrenti ex art. 48, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnicaorganizzativa: a tal fine l’art. 6 dello stesso Disciplinare stabiliva i documento che dovevano essere all’uopo presentati.. Comunque, al termine delle operazioni di gara, siffatta dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnicaorganizzativa sarebbe stata richiesta anche all’aggiudicatario ed al concorrente, classificatosi al secondo posto, se non già sorteggiati.

Ulteriormente il Disciplinare indicava che le offerte tecniche sarebbero state esaminate dalla commissione giudicatrice in seduta segreta, mentre le buste, contenenti le offerte economiche, sarebbero state aperte in seduta pubblica, ed aggiungeva che l’aggiudicatario doveva presentare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva la cauzione definitiva ed il DURC.

Il Capitolato Speciale, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, specificava all’art. 2 specificava minuziosamente l’oggetto dell’appalto, formalizzando anche l’impegno del gestore ad attuare, dopo 6 mesi ed entro 1 anno dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto, "il solo sistema di raccolta "porta a porta" con contestuale eliminazione dei cassonetticontenitori posti nei vari punti di raccolta. Si statuiva, poi, che i rifiuti, raccolti in maniera differenziata, erano di proprietà dell’appaltatore che ne curava la vendita e corrispondeva al Comune il 25% dei i ricavi, trattenendoli per il restante 75% e che la dotazione minima del personale da impiegare era "di 6 unità effettivamente operanti sul territorio a tempo pieno (o tante unità a tempo parziale tali da raggiungere il monte di 6 unità a tempo pieno), con l’obbligo di garantire "l’immediata integrazione e/o sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo", per il buon esito dell’appalto. Nel Capitolato Speciale veniva ribadito l’obbligo nei confronti del personale dipendente della "completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale".

Il servizio doveva essere svolto negli orari diurni a partire dalle ore 6,00 e nelle strade principali lo svuotamento dei cassonetti doveva essere concluso entro le ore 7,45.

Entro il suddetto termine perentorio delle ore 13,00 del 7.1.2008 presentavano l’offerta i seguenti 6 concorrenti: la società ricorrente, C.T. Soc. Coop. a r.l., G. S.r.l., B.P. S.r.l., E.I. S.r.l. e G.E. S.r.l.;

Nella prima seduta pubblica del 12.1.2008 la Commissione giudicatrice apriva le buste contenenti la documentazione amministrativa ed ammetteva a prosieguo della gara tutti gli offerenti: quindi ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006 veniva sorteggiato il concorrente G. S.r.l. (cfr. verbale n. 1 del 12.1.2008).

Nella seduta segreta del 25.1.2008 la Commissione giudicatrice dava atto che la G. S.r.l. aveva presentato in data 18.1.2008 la documentazione, prevista dall’art. 6 del Disciplinare di gara ed attestante il possesso dei requisiti di ammissione di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnicaorganizzativa.

Poi apriva le buste, contenenti la documentazione inerente all’elemento di valutazione delle caratteristiche tecnicoqualitative e relativi sub elementi di valutazione ed attribuiva i previsti punteggi. In particolare per quanto riguarda il sub elemento relativo all’impiego di personale in più rispetto al minimo di 6 dipendenti, imposto dal Capitolato Speciale, rilevava che la C.T. Soc. Coop. a r.l. aveva dichiarato che per l’esecuzione dell’appalto avrebbe impiegato "7/8 unità lavorative a tempo pieno", ma la stessa Commissione interpretava tale dichiarazione del C. nel senso che tale impresa concorrente volesse impiegare 7 dipendenti e perciò volesse assumere soltanto un’unità di personale in più rispetto al minimo di 6 dipendenti, imposto dal Capitolato Speciale: conseguentemente in relazione a tale sub elemento di valutazione la Commissione attribuiva al C. 3 punti, rispetto ai 4 punti previsti come massimo dal bando di gara). Per le caratteristiche tecnicoqualitative, quindi, il punteggio massimo di 25 punti era conseguito dalla ricorrente ed il punteggio di 23 punti veniva attribuito alla C.T. Soc. Coop. a r.l..

La Commissione, quindi,apriva le buste contenenti il Piano Attuativo ed assegnava i relativi punteggi: precisamente 21 punti alla ricorrente e 20 punti alla C.T. Soc. Coop. a r.l..

Pertanto, con riferimento alle offerte tecniche la ricorrente aveva conseguito il punteggio complessivo di 46 punti, mentre la C.T. Soc. Coop. a r.l. aveva riportato il punteggio complessivo di 43 punti (cfr. verbale n. 2 del 25.1.2008).

Nella seduta pubblica del 4.2.2008 la Commissione giudicatrice dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche apriva le buste contenenti le offerte economiche assegnando i seguenti relativi punteggi: alla G.E. S.r.l., offerente del più basso canone annuo di 297.048,50 Euro, il punteggio massimo di 50 punti; alla la C.T. Soc. Coop. a r.l. (308.273,09 Euro) 48,177 punti; alla E.I. S.r.l. (325.973,00 Euro) 45,563 punti; alla G. S.r.l. (342.503,00 Euro) punti 43,364; alla concorrente B.P. (346.000,00 Euro) 42,926 punti e, infine, alla ricorrente E.S. s.r.l. (348.250,00 Euro) in applicazione della ripetuta formula matematica prevista dal bando di gara, venivano assegnati 42,648 punti.

Ne conseguiva la seguente graduatoria:1° posto, C.T. Soc. Coop. a r.l. con punti 91,177; 2° posto, la ricorrente con punti 88,648; 3° posto, E.I. S.r.l. con punti 84,653; 4° posto, G.E. S.r.l. con 82 punti; 5° posto, G. S.r.l. con 78,364 punti e al 6° posto B.P. S.r.l., con il punteggio complessivo di 75,926 punti.

Veniva così dichiarata aggiudicataria in via provvisoria la C.T. Soc. Coop. a r.l. che, avendo riportato sia con riferimento all’elemento di valutazione del prezzo, sia con riferimento alla somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara (ma tale situazione si verificava anche per la ricorrente), veniva richiesta, ai sensi dell’art. 87 D.Lg.vo n. 163/2006, delle giustificazioni integrative, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta economica (così riassumibili: 1) quantificazione del totale complessivo dei costi operativi annui in 265.752,67 Euro, di cui: a) un costo annuo di 29.496,67 Euro per 600 compostiere, 50 cestini, 5.200 sacchi cestini, 10 contenitori di pile, 5 contenitori di farmaci, 2 contenitori di batterie auto, 1 contenitore di rifiuti tossici e infiammabili, 110 bidoni umido organico, 239.200 sacchi carta, 70 bidoni carta, 2.300 bidoncini vetro, 60 bidoni vetro, 50 bidoni plastica, 239.200 sacchi plastica, 60 bidoni lattine e 239.2000 sacchi lattine; b) un costo annuo di 67.600,00 Euro per lo spazzamento ed i servizi connessi, mediante l’utilizzo di macchina spazzatrice e motocarri e l’impiego di 3.640 ore lavorative; c) un costo annuo di 26.920,00 Euro per la raccolta dei rifiuti ingombranti, compreso il costo dello smaltimento, mediante l’utilizzo di autoricaricatore e l’impiego 312 ore lavorative; d) un costo annuo di 27.612,00 Euro per la raccolta ed il trasporto della carta e del cartone, mediante l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 1.300 ore lavorative; e) un costo annuo di 27.612,00 Euro per la raccolta ed il trasporto della plastica, mediante l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 1.300 ore lavorative; f) un costo annuo di 12.012,00 Euro per la raccolta ed il trasporto del vetro, mediante l’utilizzo di motocarri e l’impiego di 884 ore lavorative; g) un costo annuo di 12.012,00 Euro per la raccolta ed il trasporto delle lattine, mediante l’utilizzo di motocarri e l’impiego di 884 ore lavorative; h) un costo annuo di 46.488,00 Euro per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti secchi non riciclabili, mediante l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 2.184 ore lavorative; i) un costo annuo di 16.000,00 Euro, tra persone e fornitura di materiali ed attrezzature, per la realizzazione del "punto di raccolta" dei rifiuti ingombranti; 2) 13.287,63 Euro per le spese generali, pari al 5% del predetto costo complessivo 265.752,67 Euro; b) 15.945,16 Euro gli oneri per la sicurezza, pari al 6% del medesimo costo complessivo; 3) calcolati i costi complessivi annui ammontanti a 294.985,46 Euro, il canone offerto di 308.273,09 Euro, pari ad un ribasso dell’11,92% sull’importo a base di gara di 350.000,00 Euro, faceva residuare un utile di 13.287,63 Euro:cfr. verbale n. 3 del 4.2.2008)..

E poiché alla seduta pubblica del 4.2.2008 non era presente alcun rappresentante dell’aggiudicataria provvisoria, con nota prot. n. 27 del 5.2.2008 (notificata a mezzo fax nella stessa giornata del 5.2.2008: cfr. rapporto di trasmissione OK) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente, nella qualità di Presidente della Commissione giudicatrice e di Responsabile del procedimento, invitava la C.T. Soc. Coop. a r.l. "ad integrare i documenti giustificativi relativi alle voci, che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, ed a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili", con l’espressa avvertenza che tali giustificazioni scritte dovevano pervenire al Comune resistente "entro e non oltre il termine di 10 giorni", decorrente dal 5.2.2008, cioè entro e non oltre il 15.2.2008.

Con nota del 13.2.2008, presentata presso gli Uffici del Comune resistente il 15.2.2008, il legale rappresentante della C.T. Soc. Coop. a r.l.: 1) precisava che erano stati considerati il costo di ammortamento dei mezzi, il costo medio aziendale, il valore complessivo dei cespiti, i residui, il prossimo piano di investimenti e la circostanza secondo cui l’appalto sarebbe stato eseguito da un associato, che risiedeva in Basilicata e possedeva un ampio piazzale per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature, con conseguente riduzione al minimo dei costi logistici; 2) evidenziava che, "come da bilancio", dal punto di vista finanziario operava "con tassi di interesse attorno allo 0,3%0,4%, riferito al fatturato sviluppato"; 3) allegava un "nuovo quadro economico giustificativo dell’offerta", formulata in sede di gara, in cui erano stati rivalutati i costi riferiti al personale e diminuiti i costi generali di impresa e gli utili di impresa, tenuto conto della forma Cooperativa e del buon grado di patrimonializzazione, con il quale: a) veniva quantificato in 277.743,47 Euro (cioè 11.990,80 Euro in più rispetto al totale complessivo dei costi operativi annui, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) il totale complessivo dei costi operativi annui, di cui: a1) un costo annuo di 25.584,13 Euro (cioè 3.912,54 Euro in meno rispetto al costo dei materiali e delle attrezzature, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per gli stessi materiali ed attrezzature indicati nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, cioè: 600 compostiere, 50 cestini, 5.200 sacchi cestini, 10 contenitori di pile, 5 contenitori di farmaci, 2 contenitori di batterie auto, 1 contenitore di rifiuti tossici e infiammabili, 110 bidoni umido organico, 239.200 sacchi carta, 70 bidoni carta, 2.300 bidoncini vetro, 60 bidoni vetro, 50 bidoni plastica, 239.200 sacchi plastica, 60 bidoni lattine e 239.2000 sacchi lattine; a2) un costo annuo di 78.520,00 Euro (cioè 10.920,00 Euro in più rispetto al costo per lo spazzamento ed i servizi connessi, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per lo spazzamento ed i servizi connessi, con la previsione dell’utilizzo delle medesime macchina spazzatrice e motocarri e l’impiego sempre di 3.640 ore lavorative; a3) un costo annuo di 19.360,00 Euro (cioè 7.560,00 Euro in meno rispetto al costo per la raccolta dei rifiuti ingombranti, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta dei rifiuti ingombranti, compreso il costo dello smaltimento (il quale rispetto al quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, veniva ridotto da 16.000,00 Euro a 10.000,00 Euro), sempre prevedendo l’utilizzo di autoricaricatore e l’impiego 312 ore lavorative (anche tali costi, rispetto al quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, venivano ridotti, precisamente da 10.920,00 Euro a 9.360,00 Euro); a4) un costo annuo di 29.744,00 Euro (cioè 2.132,00 Euro in più rispetto al costo per la raccolta ed il trasporto della carta e del cartone, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta ed il trasporto della carta e del cartone, mediante l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 1.300 ore lavorative; a5) un costo annuo di 29.744,00 Euro (cioè 2.132,00 Euro in più rispetto al costo per la raccolta ed il trasporto della plastica, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta ed il trasporto della plastica, mediante l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 1.300 ore lavorative; a6) un costo annuo di 15.730,00 Euro (cioè 3.718,00 Euro in più rispetto al costo per la raccolta ed il trasporto del vetro, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta ed il trasporto del vetro, mediante l’utilizzo di motocarri e l’impiego di 884 ore lavorative; a7) un costo annuo di 15.730,00 Euro (cioè 3.718,00 Euro in più rispetto al costo per la raccolta ed il trasporto delle lattine, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta ed il trasporto delle lattine, mediante l’utilizzo di motocarri e l’impiego di 884 ore lavorative; a8) un costo annuo di 49.998,00 Euro (cioè 3.510,00 Euro in più rispetto al costo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti secchi non riciclabili, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti secchi non riciclabili, sempre prevedendo l’utilizzo di compattatori e motocarri e l’impiego di 2.184 ore lavorative; a9) un costo annuo di 13.333,33 Euro (cioè 2.667,67 Euro in meno rispetto al costo di realizzazione del "punto di raccolta" dei rifiuti ingombranti, stimato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica), tra persone e fornitura di materiali ed attrezzature, per la realizzazione del "punto di raccolta" dei rifiuti ingombranti; b) venivano stimati in: b1) 11.112,52 Euro (cioè 2.175,11 Euro in meno rispetto all’importo indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) le spese generali, pari al 4% (invece del 5%, come indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) del predetto costo complessivo di 277.743,47 Euro (anzicchè di 265.752,67 Euro, come indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica); b2) 11.109,74 Euro (cioè 4.835,42 Euro in meno rispetto all’importo indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) gli oneri per la sicurezza, pari al 4% (invece del 6%, come indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica) del predetto costo complessivo di 277.743,47 Euro (anzicchè di 265.752,67 Euro, come indicato nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica); c) per cui: c1) i costi complessivi annui ammontavano a 299.965,73 Euro (cioè 4.980,27 Euro in più rispetto ai costi complessivi annui, stimati nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica); c2) dal canone offerto di 308.273,34 Euro (trattasi di un chiaro errore materiale, in quanto la C. ha offerto un canone annuo di 308.273,09 Euro), pari ad un ribasso dell’11,92% sull’importo a base di gara di 350.000,00 Euro, residuava un utile di 8.307,62 Euro (ma, tenuto conto del predetto errore materiale, l’utile ammonta a 8.307,36 Euro).

Nella seduta segreta del 25.2.2008 la Commissione giudicatrice, poiché le giustificazioni, fornite dalla C.T. Soc. Coop. a r.l., contenevano un nuovo quadro economico giustificativo dell’offerta, in sostituzione di quello allegato all’offerta economica, decideva, "prima di procedere all’eventuale esclusione dell’offerta ritenuta anormalmente bassa", di convocare: 1) ai sensi dell’art. 88, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 il legale rappresentante della C.T. Soc. Coop. a r.l. alle ore 16,30 del 6.3.2008 in seduta segreta; 2) tutte le altre ditte, partecipanti alla gara, alle ore 18,00 della stesso giorno 6.3.2008, per la comunicazione in seduta pubblica dell’esito della gara con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio (cfr. verbale n. 4 del 25.2.2008).

In data 6.3.2008, alle ore 16,30 in seduta segreta, il legale rappresentante della C.T. Soc. Coop. a r.l.: a1) illustrava le motivazioni, che avevano indotto a formulare l’offerta economica del canone annuo di 308.273,09 Euro; a2) consegnava la copia del bilancio consuntivo al 31.12.2006, il testo dell’art. 2, commi 539552, L. n. 244/2007 (cd. Legge Finanziaria 2008) ed una memoria, con la quale, "ad integrazione e modifica" della precedente nota del 13.2.2008, venivano forniti i seguenti ulteriori elementi di approfondimento: associato, che risiedeva in Basilicata e che avrebbe dovuto eseguire l’appalto, ai sensi dell’art. 2, commi 539552, L. n. 244/2007 poteva usufruire del credito di imposta di 333,00 Euro per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato; la C. possedeva partecipazioni in un centro di selezione e recupero di rifiuti, che gestiva direttamente; il ricavato, derivante dalla vendita dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata, poteva essere stimato in 10.000,00 Euro per il primo anno di esecuzione dell’appalto ed in 25.000,00 Euro per gli altri quattro anni di gestione del servizio; con riferimento alla campagna di sensibilizzazione per la promozione della raccolta differenziata, la C. aveva programmato "momenti didattici" presso le scuole del Comune resistente (al riguardo veniva evidenziato che in situazioni analoghe da tali momenti didattici erano stati ottenuti risultati soddisfacenti, in quanto i bambini e gli adolescenti avevano condizionato il comportamento dell’intero nucleo familiare e delle persone più adulte); gli oneri di sicurezza erano stati calcolati "sulla base di quanto avviene nel rapporto fra C.T. e le aziende del Gruppo H., alle quali C.T. fornisce servizi medesimi a quelli oggetto della gara de quo"; b) la Commissione giudicatrice riteneva congrua -e perciò non anomala- l’offerta, formulata dalla C.T. Soc. Coop. a r.l. ed "ampiamente motivate le giustificazioni", fornite dalla medesima C., in quanto la C.T. Soc. Coop. a r.l.: b1) era una Cooperativa, che godeva "di specifiche agevolazioni fiscali e contributive relative alla tipologia di personale che andrà ad assumere"; b2) dalla collocazione sul mercato dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata, ricavava 10.000,00 Euro per il primo anno di esecuzione dell’appalto e 25.000,00 Euro per gli altri quattro anni di gestione del servizio; b3) possedeva partecipazioni in un centro di selezione e recupero di rifiuti, che gestiva direttamente. Pertanto alle ore 18,00 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice confermava la graduatoria, approvata nella precedente seduta pubblica del 4.2.2008, ed altresì confermava l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della C.T. Soc. Coop. a r.l. (cfr. verbali n. 5 e n. 6 del 6.3.2008),

Con nota del 17.3.2008 il legale rappresentante della società ricorrente, dopo aver fatto presente che in data 13 marzo aveva visionato ed ottenuto il rilascio della copia di tutti i documenti attinenti al procedimento di evidenza pubblica in esame, chiedeva al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente, nella qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, di non emanare il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata C.T. Soc. Coop. a r.l., in quanto il vigente CCNL del 30.4.2003 prevedeva per tutti i lavoratori l’orario settimanale di 36 ore di lavoro (pari a 1.872 ore annue per ogni lavoratore), che, tenuto conto dell’obbligo imposto dall’art. 20 del Capitolato di Speciale, secondo cui nell’esecuzione dell’appalto dovevano essere impiegati 6 lavoratori a tempo pieno, con riferimento all’appalto in commento corrispondevano a 11.232 ore annue di lavoro, mentre la C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta aveva previsto per l’esecuzione dell’appalto di cui è causa 10.504 ore complessive di lavoro, nonostante la stessa C. avesse previsto anche l’impiego di 7/8 unità lavorative.

In seguito alla predetta nota, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente convocava nuovamente la Commissione giudicatrice, la quale nella seduta del 10.4.2008 respingeva l’istanza della ricorrente e ribadiva l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in commento in favore della C.T. Soc. Coop. a r.l., ritenendo il monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro, stimato dalla C., compatibile con l’impiego di almeno 7 unità lavorative, in quanto: 1) l’orario lavorativo di 1.872 ore annue per ogni lavoratore, stabilito dal CCNL del 30.4.2003, corrispondevano a 1.641 ore annue, "al netto delle detrazioni di ore non disponibili alla produzione per effetto di disposizioni di legge e contrattuali", per cui il monte ore complessivo annuo di 7 lavoratori corrisponde a 11.487 ore lavorative; 2) ma il monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro, stimato dalla C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato all’offerta economica, teneva conto soltanto delle prestazioni, relative ai sevizi principali dell’appalto (spazzamento e servizi connessi; raccolta rifiuti ingombranti; raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e lattine; raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili), ma non anche delle altre prestazioni, indicate nell’offerta tecnica e non quantificate dalla C. in termini di ore lavorative nel quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato all’offerta economica (realizzazione del "punto di raccolta" dei rifiuti ingombranti, per il quale venivano previste 12 ore settimanali di lavoro; pulizia giornaliera dei 4 bagni pubblici; derattizzazione; disinfestazione; sanificazione dei plessi scolastici; ecc.) (cfr. verbale n. 7 del 10.4.2008).

Pertanto, con Determinazione n. 144 del 12.4.2008 (comunicata alla ricorrente con nota Responsabile Area Tecnica Comunale prot. n. 5089 del 15.4.2008, ricevuta dalla ricorrente in data 18.4.2008) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente, dopo aver approvato tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, emanava in favore della controinteressata C.T. Soc. Coop. a r.l. il provvedimento di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’appalto del servizio di igiene ambientale su tutto il territorio comunale;

Tale Determinazione n. 144 del 12.4.2008, unitamente a tutti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 27/28/30.5.2008 sia al Comune resistente che a tutte le ditte partecipanti alla procedura aperta in esame), deducendo la violazione

dell’art. 30, comma 4, Direttiva Comunitaria n. 37/1993 (più precisamente dell’art. 37, commi 1 e 2, Direttiva Comunitaria n. 50/1992, entrambi ora sostituiti dall’art. 55, comma 1, Direttiva Comunitaria n. 18/2004, recepito dall’art. 88, comma 6, D.Lg.vo n. 1263/2006); degli artt. 2 e 20 del Capitolato Speciale; dell’art. 16 del CCNL del 30.4.2003; dell’art. 36 Cost. e del principio della par condicio tra i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica, nonchè l’eccesso di potere per manifesta infondatezza della motivazione in ordine all’utile che l’impresa aggiudicataria dovrebbe ricavare dall’espletamento del servizio e manifesta illogicità della motivazione. Allegata al ricorso veniva prodotta una perizia giurata, redatta dal Rag. Travaglio Antonio Alberto il 24.5.2008, ove si sostiene che il canone annuo di 308.273,09 Euro era antieconomico, attesocchè: 1) produceva una perdita secca annua di 43.745,05 Euro, "irreversibile per tutta la durata del contratto, se non addirittura peggiorativa per l’aumento fisiologico dei costi fissi di gestione", desumibile: a) dal costo annuo dei 7 lavoratori, più precisamente 3 autisti di III° livello e 4 operatori di I° livello, che la C. intendeva impiegare nell’esecuzione dell’appalto, che ammontava a 241.957,04 Euro, tenuto conto dell’orario settimanale di 36,5 ore per ogni singolo lavoratore stabilito dall’art. 16, comma 2, del vigente CCNL del 30.4.2003 e dei costi orari di 20,44 Euro di un operaio di III° livello e di 16,54 Euro di un operaio di I° livello; b) dal costo annuo di 29.496,67 Euro per i materiali e le attrezzature, indicato dalla C. nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, e ritenuto congruo dal predetto perito; c) dal costo annuo di 16.000,00 Euro per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, indicato dalla C. nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, e ritenuto congruo dal predetto perito; d) dal costo annuo di 38.450,88 Euro, calcolato dal perito per la manutenzione degli automezzi, utilizzati dalla C. nell’esecuzione dell’appalto; e) dal costo annuo di 13.287,63 Euro per spese generali, indicato dalla C. nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, e ritenuto congruo dal perito; f) dal costo annuo di 15.945,16 Euro per oneri per la sicurezza, indicato dalla C. nel quadro economico giustificativo, allegato all’offerta economica, e ritenuto congruo dal perito; 2) con riferimento alle ulteriori giustificazioni, fornite dalla C. nel subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, veniva evidenziato che: a) per le 6 unità lavorative già occupate ai sensi dell’art. 2, comma 544, L. n. 244/2007 non poteva usufruire del credito di imposta; b) la stima della C. di poter ricavare 10.000,00 Euro per il primo anno di esecuzione dell’appalto e 25.000,00 Euro per gli altri quattro anni di gestione del servizio dalla vendita dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata, era aleatoria, in quanto non indicava sia la tipologia dei materiali, sia i presunti acquirenti.

Con atto del 30.4.2008 il Comune resistente autorizzava l’aggiudicataria C.T. Soc. Coop. a r.l. ad iniziare il servizio di igiene ambientale con decorrenza 1.5.2008 ed in data 27.5.2008 veniva poi stipulato il contratto di appalto tra il Comune resistente e la predetta Cooperativa aggiudicataria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant’Arcangelo, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, e la Società Cooperativa C.T., la quale, oltre a sostenere l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso.

Con Ordinanza n. 209 del 18.6.2008 questo Tribunale ha respinto l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 10.3.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Si prescinde dall’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata C.T. (in quanto la ditta ricorrente non ha contestualmente provato la congruità della propria offerta), tenuto conto dell’infondatezza nel merito delle dedotte censure.

2.Con il primo motivo di impugnazione sono dedotti i vizi di violazione dell’art. 30, comma 4, Direttiva Comunitaria n. 37/1993 (più precisamente dell’art. 37, commi 1 e 2, Dir. Com.n. 50/1992, entrambi ora sostituiti dall’art. 55, comma 1, Dir.Com. n. 18/2004, recepito dall’art. 88, comma 6, D.Lg.vo n. 1263/2006) e di eccesso di potere per manifesta infondatezza della motivazione in ordine all’utile che l’impresa aggiudicataria dovrebbe ricavare dall’espletamento del servizio.

2.1.Si sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto subire l’esclusione innanzitutto perché, come emerge dalla perizia giurata allegata al ricorso, il canone annuo offerto di 308.273,09 Euro, è produttivo di una perdita secca annua di 43.745,05 Euro, "irreversibile per tutta la durata del contratto, se non addirittura peggiorativa per l’aumento fisiologico dei costi fissi di gestione". L’esclusione doveva aver luogo, anche, sia perché la C. non poteva beneficiare del credito di imposta previsto dall’art. 2, comma 539, L. n. 244/2007, senza violare l’art. 6, comma 1, del vigente CCNL del 30.4.2003 (che sancisce il diritto al "passaggio diretto ed immediato" dei lavoratori dipendenti delle imprese esercenti il servizio di igiene ambientale, in servizio prima della scadenza dell’appalto, dal precedente gestore al nuovo appaltatore aggiudicatario del servizio di igiene ambientale), sia in applicazione del comma 544 dello stesso art. 2 L. n. 244/2007 secondo il quale il credito di imposta previsto dal precedente comma 539, "nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico", spetta soltanto con riferimento ai lavoratori "assunti in più rispetto" a quelli già utilizzati dall’impresa sostituita. Inoltre, con il secondo quadro economico giustificativo dell’offerta, presentato nel subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, la medesima C. aveva illegittimamente aumentato il canone annuo da 308.273,09 Euro a 308.273,34 Euro, prevedendo un utile del 3%, inferiore alla soglia del 10% prevista dall’art. 14 L. n. 741/1981 (ora sostituito dall’art. 34, comma 2, lett. d), DPR n. 554/1999). Infine la previsione della C. di poter ricavare 10.000,00 Euro per il primo anno di esecuzione dell’appalto e 25.000,00 Euro per gli altri quattro anni di gestione del servizio dalla vendita dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata, non era accettabile, in quanto non risultava corredata da un’analisi dettagliata ed inoltre risultava caratterizzata da elementi futuri ed incerti, non dotati del requisito dell’attualità.

2.2.Le esposte censure non possono trovare accoglimento.

2.2.1.In via preliminare va sottolineato che la controversia in esame va esaminata alla stregua dei seguenti principi, secondo cui il giudizio di anomalia delle offerte in un procedimento di evidenza pubblica per un verso costituisce una tipica valutazione tecnicodiscrezionale, in cui sono presenti in modo frammisto anche valutazioni di puro merito amministrativo (cioè valutazioni di opportunità e/o convenienza), sindacabile da parte del Giudice Amministrativo soltanto ove sussistano errori di fatto, aspetti di irrazionalità, contraddizioni logiche, inadeguata istruttoria e motivazione incongrua, per altro verso ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l’offerta e della loro incidenza sulla medesima offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia di ogni singola voce del prezzo offerto si traduce nell’inattendibilità della stessa offerta complessiva.

Perciò, il giudizio di anomalia non deve essere finalizzato a rinvenire inesattezze in ogni singola componente, ma deve perseguire lo scopo di valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale, alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della Pubblica Amministrazione ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (sul punto cfr. pure TAR Basilicata, 19.10.2005, n. 957).

2.2.2.Pur prescindendo dalla circostanza che la perizia giurata, redatta il 24.5.2008 dal Consulente Tecnico della ricorrente, quantifica i costi dell’appalto in commento in 355.136,75 Euro, cioè in una somma complessiva superiore sia all’importo a base di gara (350.000,00 Euro), sia all’offerta formulata dalla stessa ricorrente (342.780,00 Euro), va precisato che le censure articolate in ricorso risultano infondate.

In vero, la perizia giurata allegata al ricorso ha correttamente indicato il costo orario di un operaio di III° livello, pari a 20,44 Euro, e quello di un operaio di I° livello, pari a 16,54 Euro, da cui deriva il costo annuo dei 7 lavoratori (precisamente 3 autisti di III° livello e 4 operatori di I° livello), che la C. intendeva impiegare nell’esecuzione dell’appalto, pari a 241.957,04 Euro, tenuto conto dell’orario settimanale di 36,5 ore per ogni singolo lavoratore stabilito dall’art. 16, comma 2, del vigente CCNL del 30.4.2003 (nell’Ordinanza n. 209 del 18.6.2008 questo Tribunale erroneamente non aveva indicato, quale parametro di riferimento, vigente al momento dell’indizione del procedimento di evidenza pubblica in commento, il D.M. 6.7.2007, non indicato però neppure dal Consulente della ricorrente). Ma, in proposito, va considerato per primo che gli importi di tali costi medi orari possono usufruire delle riduzioni, derivanti dai benefici di natura contributiva e/o fiscale previsti dalla legge; per secondo che alcune componenti del costo del lavoro (indicate nella Tabella Ministeriale) esprimono valori medi, ma non valori minimi inderogabili, così che l’art. 1, comma 4, L. n. 327/2000 statuisce che possono essere considerate anormalmente basse "le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3". Sul punto, peraltro, va evidenziato che, poiché le retribuzioni minime dei lavoratori determinate in sede di contrattazione collettiva (in attuazione del principio ex art. 36, comma 1, Cost., per garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie un’esistenza libera e dignitosa) e gli oneri previdenziali fissati dalla normativa vigente sono inderogabili, gli unici elementi, indicati nella Tabella Ministeriale, che possono essere stralciati dal calcolo del costo medio orario sono solo quelli relativi all’incidenza delle imposte IRAP (anche se va tenuto conto che tale imposta assoggetta a tassazione anche il costo del lavoro), IRPEG e IRES (i soggetti destinatari di quest’ultima imposta sono solo le società di capitali).

Ne consegue che, anche a mente dell’art. 6, comma 1, del CCNL del 30.4.2003, poiché la C. ha previsto l’assunzione di un lavoratore in più rispetto alla dotazione organica di 6 lavoratori imposta dall’art. 20 del Capitolato Speciale, almeno per tale unità lavorativa in più spetta il credito di imposta mensile di 333,00 Euro previsto dall’art. 2, comma 539, L. n. 244/2007.

2.2.3. Il diverso canone annuo offerto di 308.273,34 Euro, indicato dalla C. nel secondo quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato alla nota del 13/15.2.208, rispetto a quello effettivo di 308.273,09 Euro (pari ad un ribasso dell’11,92% sull’importo a base di gara di 350.000,00 Euro), formulato nell’offerta economica, costituisce un evidente errore materiale, per cui deve ritenersi che l’utile stimato, derivante dall’appalto in commento, sia pari a 8.307,36 Euro e non di 8.307,62 Euro, come erroneamente indicato nel citato secondo quadro economico giustificativo dell’offerta.

2,2,4,Comunque, al riguardo va precisato che questo Tribunale condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S.,V,10.2.2010,n. 653; idem, 5.10.2005, n. 5315; idem,IV,19.6.2006, n. 3657; TAR Liguria, Sez. II, 31.1.2008, n. 136; TAR Umbria, 25.10.2006, n. 533), secondo cui l’impresa aggiudicataria può, nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile, indicate nella relazione giustificativa dell’offerta economica (redatta entro i termine perentorio di presentazione delle offerte ed allegata alla stessa offerta formulata), tenuto conto che l’unica ratio delle norme che impongono l’allegazione all’offerta della relazione di giustificazione e che disciplinato il subprocedimento di verifica dell’anomalia è quella di accertare la serietà dell’offerta formulata e l’affidabilità della ditta aggiudicataria, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata, poiché soltanto in tal caso verrebbe violato l’inderogabile principio della par condicio dei partecipanti ad un procedimento di evidenza pubblica.

2.2.4. La stima approssimativa, indicata il 6.3.2008 dalla C., durante l’audizione ex art. 88, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006, relativa al ricavo di 10.000,00 Euro per il primo anno di esecuzione dell’appalto e di 25.000,00 Euro per gli altri quattro anni di gestione del servizio, dalla vendita dei rifiuti, raccolti in maniera differenziata, risulta credibile e/o merita di essere presa in considerazione, in quanto l’aggiudicataria ha dimostrato innanzitutto di avere rapporti societari con la società consortile AIRONE, che gestisce vicino alla sede operativa della stessa C. un centro di selezione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (avente le dimensioni di 23.000 mq. ed autorizzato a trattare fino a 24.000 tonnellate di rifiuti), per secondo che con contratto, stipulato il 14.1.2008, essa C. si era impegnata a cedere alla società consortile AIRONE tutto il materiale, proveniente dalle raccolte differenziate, infine cheviu è un’efficace sinergia tra l’attività di trasporto, svolta per numerosi committenti, siti in Puglia, e l’attività di raccolta e vendita dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nel Comune di Sant’Arcangelo (praticamente i camion della C.T. partono pieni da Ravenna, per consegnare gomma e plastica alla I. ed alla P.E. S.p.A., e poi tornano di nuovo pieni a Ravenna, trasportando i rifiuti, raccolti in maniera differenziata nel Comune di Sant’Arcangelo).

Comunque, costituisce un fatto notorio la presenza di un diffuso mercato di commercializzazione dei rifiuti riclicabili, i quali ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale sono di proprietà dell’appaltatore, anche se al Comune resistente spetta la quota del 25% dei ricavi.

2.2.5.Quindi, tenendo conto sia del credito di imposta mensile di 333,00 Euro previsto dall’art. 2, comma 539, L. n. 244/2007, sia dei predetti ricavi, derivanti dalla vendita dei rifiuti, si ottiene un costo complessivo di 303.930,95 Euro, per cui deve ritenersi congrua l’offerta, formulata dall’aggiudicataria, di 308.273,09 Euro, in quanto garantisce comunque un utile di 4.342,14 Euro.

Da ultimo, va pure evidenziato che la C., ricevuto il fax del 5.2.2008 il quale, conformemente a quanto stabilito dal punto 23 del bando di gara, richiedeva la presentazione di tutti gli elementi del prezzo offerto entro il termine perentorio di 10 giorni, ha tempestivamente presentato in data 15.2.2008 la nota di giustificazioni dell’offerta del canone annuo di 308.273,09 Euro,ed, ancora, che l’art. 14 L. n. 741/1981 (ora sostituito dall’art. 34, comma 2, lett. d), DPR n. 554/1999) prevede soltanto che nella determinazione del prezzo a base di gara deve tenersi conto di una percentuale del 10% "per utile dell’appaltatore", ma nulla impedisce ad un’impresa partecipante ad un procedimento concorsuale ad evidenza pubblica di formulare un’offerta economica che produce un modesto utile, come nella specie pari circa il 3% di tutti i costi dell’appalto. Il minimo utile, però, non può essere giudicato come un indice di inaffidabilità dell’offerta, in quanto, se mediante tale modesto utile si ottiene l’aggiudicazione, l’offerente può conseguire dall’acquisizione dell’appalto una serie di benefici indiretti derivati, come i vantaggi di arricchimento del curriculum (utile per la partecipazioni a successive gare), di immagine, di aumento del fatturato e del consolidamento sul territorio regionale.

2.2.6. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi e delle circostanza sopra descritte, il giudizio dell’Amministrazione resistente di non ritenere anomala l’offerta formulata dalla odierna controinteressata C., risulta immune dai vizi dedotti.

2.3.Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità della motivazione di congruità dell’offerta formulata dalla C., come esternata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 5 del 6.3.2008, laddove con riferimento al credito di imposta ex art. 2, comma 539, L. n. 244/2007, la stessa C. non aveva indicato "per quante unità" lavorative avrebbe goduto di tale agevolazione fiscale e l’importo economico, derivante da tale agevolazione. Inoltre la Commissione giudicatrice non aveva specificato le "agevolazioni fiscali e contributive, relative alla tipologia di personale che andrà ad assumere" la C. e, nel verbale n.7 del 10.4.2008, ritiene sufficiente l’analiticità delle giustificazioni fornite soltanto con riferimento ai servizi principali e non anche relativamente ai servizi connessi.

2.3.1. Anche tali censure non possono essere accolte.

Come già indicato, il credito di imposta di 333,00 Euro previsto dall’art. 2, comma 539, L. n. 244/2007 si intende riferito soltanto all’unità lavorativa, da assumere in più rispetto ai 6 lavoratori, già alle dipendenze del precedente gestore, che in base al combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 1, del CCNL del 30.4.2003 e 20 del Capitolato Speciale dovevano essere impiegati anche dall’aggiudicatario nell’espletamento dell’appalto.

Del resto, costituisce fatto notorio che le società cooperative di produzione e lavoro non perseguono finalità lucrative, avendo lo scopo sociale di procurare ai propri soci occasioni di lavoro vantaggiose; godono ai fini INPS ed INAIL delle contribuzioni agevolate previste dal DPR n. 602/1970, con applicazione delle retribuzioni convenzionale ex artt. 2, 3 e 4 D.M. 3.12.1999; non sono soggette al pagamento dell’IRES e, per quanto riguarda le imposte dirette, godono delle agevolazioni previste dall’art. 111 DPR n. 917/1986, dall’art. 11 DPR n. 601/1973.

2.3.2. Il quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato all’offerta economica, teneva conto sia delle prestazioni, relative ai sevizi principali dell’appalto (spazzamento e servizi connessi; raccolta rifiuti ingombranti; raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e lattine; raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili), sia delle altre prestazioni, indicate nell’offerta tecnica e non quantificate dalla C. in termini di ore lavorative nel medesimo quadro economico allegato all’offerta economica (realizzazione del "punto di raccolta" dei rifiuti ingombranti, per il quale venivano previste 12 ore settimanali di lavoro; pulizia giornaliera dei 4 bagni pubblici; derattizzazione; disinfestazione; sanificazione dei plessi scolastici; ecc.), ma esplicitava il monte ore complessivo annue di lavoro soltanto con riferimento ai predetti servizi principali.

2.4.Con il terzo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 20 del Capitolato Speciale, dell’art. 16 del CCNL del 30.4.2003 e dell’art. 36 Cost., in quanto nel verbale n.7 del 10.4.2008 la Commissione giudicatrice per primo aveva ritenuto legittimo il monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro, stimato dalla C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta, sebbene l’art. 16, comma 2, del vigente CCNL del 30.4.2003 stabiliva per ogni singolo lavoratore l’orario settimanale di 36,5 ore e l’art. 20 del Capitolato di Speciale imponeva l’obbligo di impiegare nell’esecuzione dell’appalto 6 lavoratori a tempo pieno, per cui nell’esecuzione dell’appalto in commento dovevano essere effettuate minimo 11.388 ore annue di lavoro; per secondo aveva affermato che il monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro, stimato dalla C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato all’offerta economica, teneva conto soltanto dell’espletamento dei sevizi principali, considerato quanto affermato nelle pagg. 3567 del Piano Attuativo, presentato dalla C..

2.4.1.Pure queste ultime censure non meritano condivisione.

La C. ha stimato le ore effettive, che saranno svolte ogni anno dai 7 lavoratori, da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, per cui il monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro (previsto dalla C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta), non può corrispondere all’intero orario di lavoro contrattuale (36,5 ore di lavoro per ogni singolo lavoratore x 52 settimane x 7 lavoratori = 13.286 ore annue di lavoro), tenuto conto dei giorni di assenza per ferie, festività, festività soppresse, riduzioni orario contrattuale (non suscettibili di oscillazione), assemblee e/o permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione e/o permessi ex D.Lg.vo n. 626/1994 (suscettibili di oscillazione).

Al riguardo va segnalato che il predetto DM 6.7.2007, a fronte 1.903 ore teoriche di lavoro annuo per ogni singolo lavoratore, stima in 280 le ore annue mediamente non lavorate per le suddette cause di assenza giustificata dal lavoro, per cui tenendo conto del dato di 1.623 ore annue mediamente lavorate si otterrebbe un monte ore complessivo, calcolato su 7 lavoratori, di 11.361 ore annue di lavoro.

Ma nella specie, pur prescindendo dalla circostanza che l’art. 20 del Capitolato Speciale non indica le ore effettive di lavoro necessarie per l’esecuzione dell’appalto, va rilevato che la C. nel quadro economico giustificativo dell’offerta, allegato all’offerta economica, aveva indicato un monte ore complessivo di 10.504 annue di lavoro soltanto con riferimento all’espletamento dei servizi di spazzamento e servizi connessi (al riguardo risulta corretta la deduzione della società ricorrente, la quale, contrariamente a quanto aveva ritenuto la Commissione giudicatrice nel verbale n. 7 del 10.4.2008, aveva evidenziato come nelle pagg. 3567 del Piano Attuativo la C. aveva specificato che nell’ambito di tali servizi connessi rientravano anche la pulizia giornaliera dei 4 bagni pubblici, la derattizzazione, la disinfestazione e la sanificazione dei plessi scolastici, ed ancora rientravano nell’ambito di tale servizi connessi anche lo svuotamento dei cestini, la pulizia in occasione di feste e/o manifestazioni, il lavaggio delle strade, il lavaggio dei cassonetti, la pulizia dei pozzetti, il diserbo delle aree di pubblico transito ed il pronto intervento e la reperibilità), raccolta rifiuti ingombranti, raccolta differenziata (di carta, plastica, vetro e lattine: probabilmente le ore annue lavorative, stimate per la raccolta di carta, plastica, vetro e lattine comprendono anche la raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento degli altri rifiuti recuperabili, come metalli ferrosi e non ferrosi ed umido organico e umido verde) e raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili; mentre nel medesimo quadro economico giustificativo dell’offerta la C. non aveva indicato le ore annue di lavoro per la realizzazione e gestione del "punto raccolta" dei rifiuti recuperabili (obbligo contrattuale, che secondo una stima approssimativa e per difetto della Commissione giudicatrice comporta un’attività lavorativa di almeno 12 ore settimanali) e per l’espletamento dei servizi di supporto della programmazione operativa dei servizi, della gestione del rapporto con l’utenza (con obbligo di allestire un ufficio, dotato di numero verde telefonico gratuito, aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 10,00: da tale obbligo si evincono altre 12 ore settimanali di lavoro) e delle campagne di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.

2.4.2. Pertanto, tenendo conto soltanto delle ore annue lavorative per la realizzazione e gestione del "punto raccolta" dei rifiuti recuperabili e per la gestione del rapporto con l’utenza, vanno sommati al già indicato monte ore complessivo di 10.504 ore annue di lavoro anche altre 1.248 ore annue di lavoro, per un totale complessivo di 11.752 ore annue di lavoro, cioè un monte ore complessivo superiore a quello di 11.361 ore annue di lavoro, calcolato tenendo conto del dato indicato dal DM 6.7.2007 di 1.623 ore annue mediamente lavorate, applicato ai 7 lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto di cui è causa.

Sul punto va pure rilevato (cfr. ancora TAR Basilicata, n. 957/2005) che, comunque, il costo medio orario, determinato dalle Tabelle Ministeriali ex art. 1 L. n. 327/2000, anche nella parte in cui si riferisce alle ore mediamente non lavorate suscettibili di variazione in diminuzione, non può essere ridotto, facendo riferimento alle statistiche della singola azienda, anche se in virtù del predetto art. 1, comma 4, L. n. 327/2000 le componenti del costo del lavoro (indicate nella Tabella Ministeriale) che esprimono valori medi (e non valori minimi inderogabili) possono teoricamente essere stimate in riduzione, in quanto tali operazioni non riescono a garantire in modo certo il rispetto dei valori minimi inderogabili (stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa previdenziale e/o assistenziale), attesocchè la riduzione in base alla statistica aziendale del costo del lavoro (con riferimento all’andamento aziendale degli infortuni ed alle predette ore mediamente non lavorate) non poggerebbe su dati che analizzano i vari fenomeni in modo complessivo e perciò si presterebbe ad una più probabile variazione nel breve periodo (variazione sicuramente più contenuta, se viene fatto riferimento al dato nazionale), che esporrebbe l’impresa offerente ad un più probabile aumento del costo del lavoro anche nel periodo di esecuzione dell’appalto (infatti, i dati statistici del passato non garantiscono una sicura ripetizione anche nel futuro).

In fine, per completezza, va pure precisato che dalla documentazione acquisita in giudizio non si evince che la controinteressata aggiudicataria con l’offerta economica formulata abbia violato le disposizioni della vigente normativa in materia di retribuzioni minime, stabilite dalla contrattazione collettiva, e di trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.

3. A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

4. Conseguentemente, pur prescindendo dalla circostanza che la ricorrente (la cui offerta risultava anch’essa anomala ai sensi dell’art. 86, comma 2 D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto sia il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dell’offerta tecnica, sia il punteggio riportato con riferimento all’offerta economica sono risultati superiori ai quattro quinti dei relativi punteggi massimi, stabiliti dalla lex specialis di gara) non ha provato la congruità della propria offerta, va dichiarata infondata la connessa domanda di risarcimento danni, attesocchè, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

5. Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in: complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA, a favore del Comune resistente, e complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA, a favore della ditta aggiudicataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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